02 Maggio 2024

A che punto siamo

La comunicazione dell’avvenuta decurtazione del punteggio non costituisce presupposto essenziale per la sottrazione dei punti

Con circolare dello scorso 11 settembre – protocollo RU/27731 – la Direzione Generale Motorizzazione del Ministero dei Trasporti ha reso noto l’orientamento del Consiglio di Stato sulla questione, da tempo dibattuta, dell’efficacia della comunicazione dell’avvenuta decurtazione del punteggio della patente/CQC, in ordine alla successiva adozione dei provvedimenti conseguenti.

La sentenza, pronunciata lo scorso 23 agosto dalla sezione II del Consiglio di Stato – n. 14380 – conferma l’orientamento del Mit, riconoscendo che la comunicazione dell’avvenuta decurtazione del punteggio non costituisce presupposto essenziale per la successiva sottrazione dei punti legati all’infrazione del Codice Stradale commessa, né per l’adozione del provvedimento di revisione della patente in caso di azzeramento dei punti.

“Ciò in quanto – scrive il Consiglio – l’interessato conosce subito, attraverso il verbale di accertamento, se e in quale misura gli sarà applicata la sanzione accessoria della decurtazione dei punti e può conoscere in ogni momento il suo saldo punti, garantendo tale sistema la possibilità del recupero punti decurtati prima dell’azzeramento, per evitare la revisione”.



Fonte: Vie e Trasporti – novembre 2019

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