02 Maggio 2024

Acquisti di carburante, arrivano chiarimenti

E’ possibile per i soci delle cooperative detrarre l’Iva e dedurne il costo ai fini della determinazione del reddito di impresa, ma sono in alcuni casi. Le spiegazioni dell’Agenzia delle Entrate interpellata in materia

In ordine agli acquisti di carburante effettuati dai soci della cooperativa, con la risposta n. 189 del 12 Giugno u. s. l’Agenzia delle Entrate ha dato via libera alla possibilità, per il socio, di detrarne l’Iva e di dedurne il costo ai fini della determinazione del reddito di impresa, anche nel caso in cui le spese per l’acquisto di carburante vengano regolate mensilmente, tramite compensazione con i crediti vantati dal socio stesso verso la cooperativa per i servizi di trasporto eseguiti per conto della medesima.

Il caso affrontato dall’Agenzia è quello di una cooperativa di trasporto che svolge una serie di servizi a beneficio dei propri soci, tra i quali l’emissione di fattura elettronica per il carburante prelevato sia presso gli impianti stradali (con il sistema dell’acquisto convenzionato – netting), sia presso l’impianto sociale. Dall’altra parte il socio matura mensilmente dei corrispettivi per i servizi di trasporto conto terzi svolti nel quadro del rapporto cooperativo, per i quali emette fattura nei confronti della cooperativa.

Fino al 30 giugno 2018 – vigilia dell’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica per gli acquisti di carburante in extra rete – le parti erano solite regolare le corrispondenti partite credito/debito mensile tramite compensazione, con il riconoscimento al socio del credito residuo eventualmente spettante.

L’istante ha interpellato l’Agenzia delle Entrate per sapere se, in presenza di un’operazione del genere e visti gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti stabiliti dalle disposizioni in materia di fatturazione elettronica, il socio fosse ancora autorizzato a detrarre l’Iva e a dedurne il costo del carburante acquistato.

L’Agenzia delle Entrate ha confermato questa possibilità, a condizione che la cooperativa “tracci con una delle modalità individuate nel citato provvedimento n. 73203 del 2018 (ndr assegni, vaglia, addebiti diretti, bonifici, bollettini, carte di debito e di credito) tutti gli acquisti di carburanti da parte dei soci presso l’impianto della stessa (ad esempio, registrazione su un circuito digitale interno alla società – mediante “card identificativa o altro strumento elettronico all’uopo individuato, rilasciato ai soci – di ogni transazione avvenuta tra i soci e la cooperativa, con relativa valorizzazione in termini quantitativi e di valore in euro di ogni rifornimento; indicazione dell’ammontare in euro delle transazioni sul carburante addebitate nel mese, nella casuale dell’accredito bancario eseguito dalla cooperativa al socio dopo le compensazioni finanziarie effettuate dalla società”).



Fonte: Vie & Trasporti – n. 831 luglio 2019

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