02 Maggio 2024
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INVESTIMENTI: pubblicati finalmente in G.U. i decreti, dalle 10 del 26 ottobre parte la corsa alla prenotazione delle risorse

Sulla Gazzetta Ufficiale n.250 del 24 Ottobre 2019, sono stati finalmente pubblicati i provvedimenti sui contributi ministeriali agli investimenti 2019 nel settore dell’autotrasporto di merci per conto di terzi.

Come si ricorderà si tratta di 25.000.000 di Euro, quota parte del monte complessivo delle risorse ottenute dall’autotrasporto con l’entrata in vigore della legge di bilancio per il 2019.

I testi dei provvedimenti sono allegati a questa nostra news

Si tratta in particolare:

1. del Decreto ministeriale 22 Luglio 2019, n. 336 che stabilisce le modalità di erogazione delle risorse per gli investimenti a favore delle imprese di autotrasporto per conto di terzi
2. Del Decreto Ministeriale 27 agosto 2019, n.393 che, per gli investimenti in veicoli commerciali leggeri con motorizzazione diesel 6 D TEMP aventi massa complessiva da 3,5 a 7 ton., corregge il precedente decreto introducendo l’obbligo della contestuale rottamazione di veicolo dello stesso tonnellaggio
3. del Decreto Dirigenziale 11 Ottobre 2019, che detta le disposizioni di attuazione delle misure incentivanti contenute nel D.M. 22 luglio 2019
Riservandoci di ritornare con maggiore calma sul contenuto dei decreti in questione, ci limitiamo, per il momento, a riassumere in termini generali quanto in essi contenuto:


IL CRITERIO DELLA PRENOTAZIONE

Innanzi tutto giova sottolineare che, a differenza delle precedenti annualità, è stato introdotto il meccanismo della prenotazione delle risorse,

Ciò significa che, a fronte della “prenotazione” delle risorse, da effettuarsi con le modalità appresso indicate, il Ministero provvederà ad accantonare le somme massime teoricamente attribuibili a ciascuna istanza.

Questo consentirà di monitorare in tempo reale il “tiraggio” delle diverse misure e assicurerà a quanti avranno prenotato in tempo le risorse incentivanti ed avranno successivamente perfezionato gli investimenti, di godere della intera cifra messa a bando, senza che possa più accadere che, come è accaduto negli anni scoRsi, solo a distanza di anni gli interessati si trovassero a scoprire l’entità dell’incentivo effettivamente loro attribuito che, in presenza di un numero consistente di domande, è risultato, in moltissimi casi, una somma assai diversa – e minore – rispetto a quella cui, teoricamente, l’autotrasportatore avrebbe avuto diritto.

Resta fermo che, se alla prenotazione delle risorse non farà seguito, entro il 15 giugno 2020, il perfezionamento dell’acquisto dei veicoli e la loro immatricolazione, le risorse “prenotate” torneranno a disposizione per essere assegnate alla prima impresa in graduatoria dopo quelle che hanno già viste accettare le loro “prenotazioni”.

Sul punto, ferma l’esigenza di verificare se e come funzioneranno le procedure informatiche messe a punto dalla RAM e come sarà possibile monitorare effettivamente le situazioni man mano che saranno presentate le domande, vorremmo far notare che l’introduzione dell’obbligo di apporre la firma digitale sulla “proposta di acquisto” che serve ad effettuare la prenotazione rischia di essere un deterrente assai pesante per le piccolissime imprese, le quali spesso hanno affidato ai propri commercialisti gli strumenti per l’apposizione delle firme digitali e si troveranno, quindi, nella necessità di recarsi, con loro e dopo aver comunque ottenuto da essi la strumentazione necessaria, presso i rivenditori di veicoli per sottoscrivere digitalmente la proposta di acquisto e presentare la domanda di presentazione.

Forse si sarebbe potuto evitare tale complicazione attraverso una semplice dichiarazione sostitutiva, fermo restando che la ammissione al contributo è comunque condizionata all’effettivo acquisto del bene entro le date indicate dalla norma.


LE MISURE ANTIACCAPARRAMENTO

Ovviamente le misure si rivolgono alle imprese di autotrasporto merci per conto di terzi attive in Italia, in regola con i requisiti di iscrizione all’Albo degli autotrasportatori e al REN.

Tuttavia, per evitare che le imprese più grandi (o con maggiori risorse finanziarie a disposizione) “prenotasssero” una parte eccessivamente consistente delle risorse messe a disposizione della categoria, ovvero gli incentivi finissero per essere intercettati da imprese che, pur iscritte all’Albo e nominalmente esercenti l’attività di autotrasporto, svolgono, di fatto, una pura attività di locazione dei veicoli da esse immatricolati, si sono introdotti una serie di paletti:

1. la soglia massima di incentivi a disposizione di ciascuna impresa non può superare la somma complessiva di 550.000 €. Per importi superiori richiesti si procederà alla riduzione, fino al raggiungimento della soglia ammessa;
2. I contributi non verranno erogati se, nel periodo compreso tra la data di presentazione della domanda e quella di materiale erogazione dell’incentivo, sia avvenuto il trasferimento della disponibilità dei beni per i quali l’incentivo è stato richiesto ed ottenuto;
3. I contributi verranno revocati quando i beni su cui si è ottenuto il contributo stesso dovessero essere alienati, concessi in locazione o in noleggio o, comunque, non rientrassero più nella disponibilità del beneficiario, prima del 1° gennaio 2023.


I TEMPI PER LA PRENOTAZIONE

Gli investimenti finanziabili sono esclusivamente quelli effettuati dal giorno 26 Ottobre 2019 (giorno successivo alla data di entrata in vigore del d.m.) ed ultimati/rendicontati entro il 15 Giugno 2020

Le domande dovranno essere presentate con le modalità e nel rispetto delle scadenze intermedie indicate dal Decreto Dirigenziale, ovvero:

1. dovranno essere obbligatoriamente presentate a partire dalle ore 10 del 26 Ottobre e fino alle ore 16 del 31 marzo 2020 (art. 3.2 del d.d.), salva chiusura anticipata dovuta ad esaurimento dei fondi disponibili, comunicata dal Mit con avviso pubblicato sul proprio sito internet.
2. Le istanze trasmesse dopo detta pubblicazione o, comunque, a risorse esaurite, verranno esaminate in ordine di graduatoria SOLO in caso di disponibilità di nuovi fondi dovuti alla mancata rendicontazione entro la scadenza del 15 giugno 2020.
3. per le stesse tipologie di investimenti e per gli stessi costi ammissibili, viene esclusa la cumulabilità dei contributi previsti dal decreto con altre agevolazioni pubbliche, comprese quelle concesse a titolo de minimis. Ciò sta a significare che non potranno, contemporaneamente essere ottenuti gli incentivi previsti dal Decreto Ministeriale e quelli, ad es. della “Legge Sabatini”;
4. Non sono agevolabili le acquisizioni effettuate all’estero, comprese le re-immatricolazioni in Italia a chilometri zero.


I BENI AGEVOLABILI E GLI IMPORTI DEL BENEFICIO

VEICOLI A TRAZIONE NON CONVENZIONALE Risorse destinate: 9,5 milioni di €.
1. Acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 ton. a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel/elettrico) ed elettrica (Full Electric), nonché per l’acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli per trasporto merci a motorizzazione termica in veicoli a trazione elettrica
2. automezzi nuovi di massa complessiva superiore a 3,5 ton e fino a 7 ton,

il contributo ammonta a:

1. 4.000 € per ogni veicolo a metano CNG e a motorizzazione ibrida (diesel/elettrico);
2. 10.000 € per ogni veicolo elettrico;
3. automezzi nuovi di massa complessiva pari o superiore a 7 ton e fino a 16 ton. a trazione elettrica ibrida (diesel/elettrico) e a metano CNG,

il contributo ammonta a 20.000 € per ogni veicolo;

1. veicoli a trazione elettrica superiori a 7 ton,

il contributo è fissato in 20.000 € a mezzo;

1. acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione come veicoli elettrici di autoveicoli per il trasporto merci di massa complessiva pari a 3,5 ton.

il contributo ammonta al 40% dei costi ammissibili per la predetta riconversione (comprensivi del dispositivo e dell’allestimento) con un tetto massimo di 1.000 euro

VEICOLI A TRAZIONE DIESEL Risorse destinate 9 milioni di €.

1. Radiazione per rottamazione di veicoli pesanti di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 ton, con contestuale acquisizione, di veicoli nuovi di fabbrica conformi alla normativa euro VI, di massa complessiva a pieno carico a partire da 7 ton.
2. Acquisizione di veicoli commerciali leggeri euro 6 D TEMP di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 ton fino a 7 ton, con contestuale rottamazione di veicolo dello stesso tonnellaggio

Il contributo ammonta a:
  • 5.000 €, per ciascun autoveicolo EURO 6 di massa complessiva da 7 ton a 16 ton.;
  • 12.000 €, per ciascun autoveicolo EURO 6 di massa superiore a 16 ton.;
  • 2.000 €, per ciascun veicolo commerciale leggero, di massa complessiva pari o superiore a 3,5 ton e inferiore a 7 ton, di categoria ecologica euro 6 D TEMP.

N.B. la disposizione in commento (art.3.4 del D.M) fa riferimento ai mezzi di massa inferiore a 7 ton, mentre nell’art.1, comma 4, lett. b.b. sono stati inclusi anche i mezzi di massa fino a 7 ton. Probabilmente, sarà necessario un chiarimento del MIT per precisare il tonnellaggio esatto di riferimento per questi veicoli.

ACQUISIZIONE DI RIMORCHI E SEMIRIMORCHI. Risorse destinate: 6 milioni di €.

1. Acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO, dotati di almeno un dispositivo innovativo tra quelli previsti nell’allegato 1 del d.m;
2. Acquisizione di Rimorchi e S/R o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori a 7 tonnellate allestiti per trasporti in regime ATP, rispondenti a criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale
3. Sostituzioni nei rimorchi, semirimorchi o autoveicoli specifici superiore alle 7 ton. allestiti per il trasporto in regime ATP, mono o multitemperatura, delle unità frigorifere/calorifere installate ove non rispondenti agli standard ambientali di cui sopra, con unità conformi ai predetti standard.

In entrambi i casi, è richiesto che “le unità frigorifere/ calorifere siano alimentate da motore conforme alla fase V (stage V) del Regolamento UE 2016/1628 o da unità criogeniche autonome non collegate al motore del veicolo trainante oppure da unità elettriche funzionanti con alternatore collegate al motore del veicolo trainante. Tutte le predette unità devono essere dotate di gas refrigeranti con un GWP inferiore a 2.500”;

Il contributo ammonta a:

1. PER LE P.M.I: 10% del costo di acquisizione per le medie imprese, e del 20% di tale costo per le piccole imprese, con un tetto massimo di 5.000 € per ogni semirimorchio o autoveicolo specifico superiore a 7 ton allestito per trasporti in regime ATP, ovvero per ciascuna unità refrigerante/calorifera a superiore standard ambientale installata su tali veicoli. Le acquisizioni dei predetti beni devono inquadrarsi nell’ambito di un programma d’investimenti legato alla creazione di un nuovo stabilimento, l’ampliamento di uno esistente ecc..(art.3.6.a d.m);
2. PER LE IMPRESE NON P.M.I.: €. 1.500 (somma che, secondo la valutazione ministeriale, rappresenta il 40% della differenza di costo con un veicolo/ equipaggiamento più innovativo).

ACQUISIZIONE DI 8 CASSE MOBILI E UN RIMORCHIO E/O UN SEMIRIMORCHIO PORTACASSE MOBILI. Risorse destinate: 500.000 €.

Il contributo ammonta a: 8.500 €


LE MAGGIORAZIONI DEI CONTRIBUTI (art. 3.8 d.m)

I provvedimenti confermano le due tipologie di maggiorazioni dei contributi, già in vigore nelle annualità precedenti.

Pertanto, su espressa richiesta dell’impresa, è applicabile una maggiorazione del 10%, nelle seguenti ipotesi:
  • per gli investimenti effettuati da PMI, in veicoli a trazione non convenzionale, a trazione diesel Euro VI D Temp.
in allegato alla domanda, gli interessati dovranno trasmettere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante il numero delle unità di lavoro dipendenti (ULA) e il volume del fatturato conseguito nell’ultimo esercizio fiscale;

  • per tutti gli investimenti, se effettuati da imprese aderenti ad una rete di imprese. In questo caso, alla domanda occorrerà allegare anche il contratto di rete di cui alla Legge 33 del 9.4.2009

Queste maggiorazioni sono cumulabili e si applicano entrambe sull’importo netto del contributo.



PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

A partire dalle ore 10,00 del 26 Ottobre 2019 (giorno successivo all'entrata in vigore del d.m) ed entro le ore 16,00 del 31 marzo 2020, sara' possibile presentare istanza per la prenotazione delle risorse.

In particolare:

  • fino alle ore 16,00 del 12 dicembre 2019, le domande possono essere presentate esclusivamente attraverso posta elettronica certificata (pec) all'indirizzo ram.investimenti2019@legalmail.it
1. modello di istanza debitamente compilato in tutte le sue parti e firmato con firma digitale dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa.
  • copia del documento di riconoscimento in corso di validita' del legale rappresentante o procuratore dell'impresa;
  • copia del contratto di acquisizione dei beni oggetto d'incentivazione, comprovante quanto dichiarato nel modello di istanza, avente data successiva a quella di entrata in vigore del d.m (quindi, non prima del 26 ottobre 2019) e debitamente sottoscritto dalle parti. Il contratto dovra' inoltre essere firmato con firma digitale dal legale rappresentante o dal procuratore dell'impresa e contenere, nel caso di acquisto di rimorchi o semirimorchi, l'indicazione del costo di acquisizione dei dispositivi innovativi.
Ai soli fini della formazione dell'ordine di prenotazione, faranno fede la data e l'ora di invio dell'istanza inoltrata tramite posta elettronica certificata (PEC).
All'interno della piattaforma, previo inserimento delle apposite credenziali rilasciate sempre dal predetto soggetto gestore (RAM):

1. chi ha già richiesto il beneficio nei termini, sarà chiamato a confermare la domanda entro e non oltre le ore 16 del 31 gennaio 2020, utilizzando il codice identificativo che verra' inviato all'interessato all'indirizzo PEC di trasmissione della domanda. Solo successivamente a detto adempimento, la domanda effettuata con prenotazione potrà considerarsi perfezionata, facendo salvi gli effetti della posizione acquisita.

Decorso tale termine, le domande che non verranno confermate decadranno automaticamente liberando risorse e determinando lo scorrimento dell'elenco degli istanti (art.3.4 del d.d)

1. chi, invece, non aveva fatto richiesta nei termini via PEC, potrà richiedere la misura compilando on line la domanda ed allegando la documentazione richiesta per questa prima fase (modello di istanza generato dal sistema informativo, con firma digitale del legale rappresentante; copia del documento del legale rappresentante; copia del contratto di acquisizione dei beni per i quali è chiesto l' incentivo – art. 3.3., sottoparagrafo 3.2 del d.d).


RENDICONTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Durante la fase di rendicontazione, tutti le imprese che hanno presentato domanda hanno l'onere di fornire la prova del perfezionamento dell'investimento.
Pertanto, a decorrere dal 1° Aprile p.v ed entro il termine ultimo del 15 Giugno 2020, le imprese devono trasmettere (utilizzando l'applicazione che sarà diffusa sul sito web dell'Amministrazione, nella sezione dedicata all'autotrasporto, nella pagina: http://www.mit.gov.it/documentazione/autotrasporto-merci-contributi-ed-incentivi-per-lanno-2019-formazione-e-investimenti e sul sito della RAM):

  • la documentazione tecnica richiesta per la tipologia prescelta di investimento (come indicata agli articoli da 5 a 9 del d.d, ai quali si fa rinvio per gli approfondimenti);
  • la prova documentale dell'integrale pagamento del prezzo attraverso la produzione della relativa fattura debitamente quietanzata, da cui risulti il prezzo del bene e, per le acquisizioni relative a rimorchi e semirimorchi, anche il prezzo pagato per i dispositivi innovativi di cui all'art. 3, comma 5 lettera a) del d.m. Per I leasing occorre comprovare il pagamento dei canoni in scadenza alla data ultima per l’invio della documentazione.
Per gli atti comprovanti l'acquisizione dei beni redatti in lingua straniera, a pena di esclusione, dovrà essere fornita la traduzione in lingua italiana a norma dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 in materia di documentazione amministrativa (4.2 d.d).



Fonte: Assotir

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