02 Maggio 2024

Inizia l’era del tachigrafo intelligente

REGOLAMENTO (UE) 2018/502

In applicazione del regolamento UE, dal 15 giugno scorso, tutti i veicoli di nuova immatricolazione adibiti al trasporto di merci di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate devono essere dotati di tachigrafo intelligente cioè di un apparecchio digitale di seconda generazione che prevede una connessione al sistema globale di navigazione satellitare GNSS, una comunicazione remota fini di diagnosi precoce ed un’interfaccia facoltativa con i sistemi di trasporto intelligenti. Vediamo le novità di maggior rilievo sui nuovi tachigrafi intelligenti.


FONTE NORMATIVA EUROPEA

L’applicazione del tachigrafo intelligente deriva dal regolamento (UE) 2018/502, che ha modificato il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 in materia di costruzione a funzionamento del tachigrafo, a sua volta applicativo del Regolamento (UE) n. 165/2014 sul tachigrafo digitale. Con questa ulteriore modifica al regolamento esecutivo, la Commissione ha previsto per i veicoli immatricolati per la prima volta a partire dal 15 giugno 2019, l’obbligo di installazione del tachigrafo intelligente.


REGISTRAZIONE DELLA POSIZIONE NEL CORSO DEL LAVORO GIORNALIERO

La registrazione della posizione del veicolo, avviene automaticamente attraverso una connessine al sistema globale di navigazione satellitare (GNSS), in corrispondenza sia del luogo d’inizio del periodo di lavoro giornaliero, sia dal luogo raggiunto ogni tre ore di periodo complessivo di guida e anche del luogo di fine del periodo di lavoro giornaliero.
Il nuovo regolamento UE 2018/502 specifica che la posizione del mezzo viene rilevata a ogni multiplo di tre ore del “periodo di guida cumulativo”, che non viene mai resettato: quindi ogni tre ore di movimento del veicolo, in qualsiasi modo effettuato, sarà registrata la posizione.


COMUNICAZIONE DA REMOTO

Il tachigrafo di nuova generazione consiste una comunicazione da remoto, scambiando informazioni con i sistemi di gestione della flotta. Attraverso questo sistema, gli organi di polizia, dotati di apposita apparecchiatura, possono interrogare il tachigrafo del mezzo in movimento per verificare la presenza di una delle anomalie elencate dalla legge (all’art. 9.4 del Regolamento 165/2014) tra cui: il tentativo di violazione della sicurezza, la guida in assistenza di carta del conducente valida, l’inserimento della carta durante la guida, il numero d’immatricolazione del veicolo e la velocità registrata dal tachigrafo. I dati dell’autista sono protetti da privacy, quindi anche tramite la comunicazione da remoto non potranno essere elevate automaticamente sanzioni a suo carico, ma ciò potrà avvenire fermando il veicolo e svolgendo un normale accertamento di polizia stradale.


INTERFACCIA CON I SISTEMI GESTIONALI DI TRASPORTO

Con il tachigrafo intelligente saranno implementabili diverse funzioni tra cui i sistemi di pesatura dei veicoli in movimento, la recezione dei dati sul consumo di carburante e sui parametri di guida dei conducenti, i servizi telematici di trasporto intelligenti (ITS) e di sicurezza stradale, i dati utili di controllo delle operazioni di cabotaggio o di distacco degli altri autisti.

Tutti i mezzi immatricolati alla data del 14 giugno 2019 se svolgono trasporti nazionali e lo Stato membro di loro prima immatricolazione non disponga diversamente, non sono tenuti ad integrare il tachigrafo digitale con il nuovo sistema “intelligente”. Diversamente, se tali mezzi svolgono trasporti internazionali o di cabotaggio e lo Stato membro di appartenenza disponga diversamente, dovranno dotarsi di tachigrafo intelligente entro i prossimi 15 anni, cioè entro giugno 2034. Tale scadenza potrebbe essere anticipata al 2025, come previsto in una delle norme del “pacchetto mobilità” in discussione a Bruxelles. Per poter installare il nuovo tachigrafo intelligente su un autoveicolo già intelligente su un autoveicolo già circolante va usato un sistema GNSS di navigazione satellitare e un sistema DSRC (Dedicated Short Range Comunication). Restano inoltre valide e interoperabili su tutte le generazioni dei tachigrafi digitali le carte tachigrafiche, le attuali carte conducente, azienda e controllo. Pertanto non dovranno essere sostituite, se non alla loro scadenza quinquennale o nei casi di smarrimento, sottrazione o deterioramento della per trasferimento all’estero.

La circolare ammette il riconoscimento e la riattivazione della CQC revocata dopo conversione della patente per trasferimento all’estero, solo se quest’ultima sia ancora valida.


RICHIESTA DI NULLA OSTA PER LO SVOLGIMENTO CORSI CQC

Per richiedere il nulla osta per lo svolgimento corsi CQC è necessario che le autoscuole o gli enti di formazione appongono la marcia da bollo.


CORSI CQC TENUTI PRESSO LA SEDE DELL’IMPRESA

La circolare sui corsi CQC tenuti presso la sede dell’impresa pone dei limiti: possono essere frequentati solo dai dipendenti delle imprese stesse e le autoscuole, per poterli organizzare, devono ottenere specifico nulla osta da parte della motorizzazione.


LIMITI DI ETA’ SULLA CQC

I giovanissimi interessati a conseguire la CQC in deroga ai limiti di età, possono seguire i relativi corsi e al termine ricevere una patente CQC con il codice 95 insieme al nuovo codice nazionale 107. Questo codice indica propriamente la deroga a un limite di guida sui veicoli legato all’età. Per esempio se un candidato di 18 anni con patente B intende seguire un corso congiunto per ottenere patente C e CQC merci, una volta seguito il percorso e passati gli esami riceverà una patente CQC con codice 95 sulla riga della patente C e codice 107 per indicare la deroga ai limiti di età.

Tuttavia se il titolare rinuncia alla CQC e in seguito la vuole riavere, l’interessato deve frequentare di nuovo il corso integrativo per riottenere la CQC.



Fonte: DKV

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