02 Maggio 2024

Le nuove regole del bonus/malus

Le regole del bonus/malus, cioè dell’assegnazione e del passaggio da una classe di merito all’altra – criterio rilevante ai fini del calcolo del premio di polizza nella garanzia RC Auto – sono contenute nel regolamento IVASS 19 maggio 2015. La recentissima normativa ha cambiato in parte tali regole, modificando alcuni principi e introducendone di nuovi.

Alla base del sistema del bonus/malus vi è l’esigenza, da parte delle compagnie assicurative, di avere a disposizione criteri idonei al calcolo del rischio per poter stipulare polizze RC Auto ad hoc con i singoli clienti.

Il rischio legato ad un determinato soggetto (anni di giuda, sinistrosità pregressa) proprietario di un veicolo (caratteristiche intrinseche del mezzo, chilometraggio, “anzianità”), tradotto in termini economici, ne determina il calcolo del premio di polizza. E’ chiaro quindi, che una minore sinistrosità e l’assegnazione di una classe di merito inferiore (le classi vanno da 1 a 18, dalla “migliore” – sinistrosità bassissima o nulla – alla peggiore) è necessaria per pagare meno.


LA TERMINOLOGIA

Prima di addentarci nella lettura delle modifiche più rilevanti, facciamo un po’ di chiarezza terminologica.

Per attestato di rischio si intende “il documento elettronico nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato”. Esso ha validità per cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto a cui tale documento si riferisce. Gli attestati di rischio sono contenuti in apposite banche dati gestite direttamente da IVASS o da enti terzi stipulanti specifici contratti con IVASS e contengono una serie di informazioni connesse sia al contraente di polizza sia al o ai veicoli a cui si riferisce.

Le compagnie utilizzano tali informazioni per assegnare a ogni assicurato una classe di merito alla quale corrisponde un preciso contributo economico; solitamente rapportato ad aumenti o decrementi.

La classe di merito aziendale è definita dal provvedimento IVASS n. 9 del 19/05/2015 come “categoria alla quale il contratto è assegnato, sulla base di una scala di valutazione elaborata dalla singola impresa e correlata alla sinistrosità pregressa, per individuare il presumibile livello di rischiosità della garanzia prestata”. In breve si tratta delle classi di rischio assegnate dalle singole compagnie di assicurazione attraverso le c.d. “tabelle di conversione”.

Per classe di CU (conversione universale) si intende la “categoria alla quale il contratto è assegnato sulla base di una scala di valutazione stabilita dall’IVASS (…) che tutte le imprese devono indicare nell’attestato di rischio accanto alla classe di merito aziendale ai fini di confrontabilità delle offerte assicurative RC Auto”.

Per il calcolo del grado di rischio le compagnie hanno come riferimento fondamentale la sinistrosità del veicolo assicurato. In base al numero di sinistri registrati per un determinato veicolo in un certo lasso temporale (prima della modifica normativa, gli ultimi cinque anni; ora gli ultimi dieci anni) nonché alla classe di CU di provenienza (la quattordicesima in caso di nuova iscrizione del veicolo) apposite tabelle contenute in due provvedimenti IVASS (del 2015 e del 2018) conferiscono al mezzo una nuova rispettiva classe di merito.

Ogni impresa di assicurazione predispone un’apposita tabella di conversione delle classi di merito stabilite con provvedimenti IVASS; tali valori di conversione vengono utilizzati al momento dell’assunzione del rischio al fine di “convertire la classe di CU, indicata nell’attestazione sullo stato del rischio, nella classe di merito interna determinata dall’impresa, anche attraverso l’individuazione di altri parametri autonomamente assunti”. Eventuali modifiche a tali tabelle interne (effettuate per mera volontà delle compagnie) non incidono, naturalmente, sulle tabelle IVASS.

Il periodo di osservazione è quell’intervallo temporale all’interno del quale le imprese di assicurazione valutano il grado di sinistrosità del veicolo assicurato al fine di attribuire la relativa classe di merito (o di permettere lo scorrimento da una classe all’altra). I sinistri registrati al di fuori di tale periodo vengono definiti sinistri tardivi” (se ne parlerà in seguito).

La “Banca dati degli Attestati di Rischio” contiene le informazioni storiche relative all’attestazione sullo stato del rischio dei veicoli assicurati e immatricolati in Italia identificati tramite il numero di targa o tramite il telaio per i veicoli sprovvisti di targa” (modifiche all’art. 1 del provvedimento IVASS 19 giugno 2015. Tale provvedimento, modificato dal recentissimo provvedimento IVASS n. 72, regolamenta l’istituzione, l’implementazione, l’accesso e la modifica delle informazioni contenute nelle banche dati degli attestati di rischio).


LE NUOVE REGOLE

Nel provvedimento n. 72 (“Regole evolutive della classe di merito di conversione universale”) vengono riprese e rimarcate le regole alla base dell’attribuzione e dello scorrimento delle classi di merito aziendale. Nel regolamento viene stabilito che “in caso di prima immatricolazione del veicolo, di voltura al PRA, di prima registrazione nell’Archivio Nazionale dei Veicoli, al contratto di applica la classe di CU 14”. In caso di veicoli già assicurati si fa riferimento alla classe di CU maturata in attestato (attraverso la consultazione delle banche dati in rete).

Il provvedimento n. 72 prevede, inoltre, la gestione e il trasferimento della classe di CU in ipotesi di trasferimento della proprietà, a qualsiasi titolo.

In particolare, è previsto che in caso di passaggio di proprietà tra coniugi o conviventi di fatto venga mantenuta la medesima classe di merito, così come in caso di subentro del figlio convivente (previsione contenuta nel c.d. “Decreto Bersani”) e degli eredi nella successione mortis causa. Regole particolari anche per i veicoli in consegna in conto vendita e ceduto in regime di leasing operativo o finanziario.

Ma le novità più rilevanti sono contenute nel provvedimento n. 71 (“Modifiche al regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015 e al provvedimento IVASS n. 35 del 19 giugno 2015”) che va a modificare alcune parti dei regolamenti del 2015. Tra queste:

  • I dati contenuti nell’attestato di rischio. Se prima lo stesso riportava “il numero di sinistri verificatisi negli ultimi cinque anni” (versione 2015) da oggi tale informazione è sostituita da “una tabella di sinistrosità pregressa” dei dieci anni precedenti. Si contano, naturalmente, solo i sinistri con responsabilità principale o paritaria e non gli incidenti “subiti”, con responsabilità esclusiva di un terzo.

  • Introduzione dello IUR (codice Identificativo Univoco del Rischio): un indicatore frutto dell’abbinamento tra informazioni sul proprietario (o, in generale, dell’avente diritto sul veicolo assicurato) e ciascun veicolo detenuto “a titolo di proprietà, di usufrutto, di locazione finanziari e/o patto di riservato dominio”.

  • Responsabilità delle imprese di assicurazione della correttezza, dell’aggiornamento e dei sistemi di sicurezza connessi all’accesso e alla gestione delle informazioni contenute nelle banche dati a loro affidate. Il personale adibito a tali operazioni è tenuto all’obbligo di segretezza e ogni violazione di tale vincolo è sanzionato a norma di legge.

  • Rilevanza dei c.d. “sinistri tardivi”. Sono gli incidenti non ancora annotati in banca dati in quanto gestiti e liquidati dopo la scadenza del periodo di osservazione o dopo la scadenza naturale del contratto (per legge, infatti, l’assicurato ha due anni di tempo dall’evento per denunciarlo e ottenere il risarcimento del danno. Proprio perché si tratta di annotazione di informazioni non rientranti nelle procedure ordinarie sono stati inseriti particolari obblighi di comunicazione tra compagnie.
    Questa ultime dovranno adeguarsi a tale nuova normativa entro il 1 gennaio 2019 per quelli di natura temporanea (per polizza di natura temporanea si intende un contratto di assicurazione con copertura inferiore all’anno solare). Sono inoltre obbligate a informare i clienti in occasione della scadenza e del rinnovo della polizza assicurativa.

In definitiva si può affermare che l’intervento modificativo di IVASS è volto a garantire una maggior trasparenza e pubblicità delle operazioni assicurative ai contraenti, nonché a evitare dispersione di dati e informazioni.

Tutto ciò nell’ottica di fornire principi base e regole comuni in grado di uniformare l’operato delle compagnie e di favorire la comunicazione tra le stesse per combattere le frodi e contenere i premi di polizza.



Fonte: Io Carrozziere n° 4/2018

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