02 Maggio 2024

Contratto di logistica: ora è nel codice

Come è noto, il contratto di logistica, pur rappresentando una tipologia di rapporto sempre più diffusa nella prassi, non dispone di norme specificamente dedicate né, tantomeno, è presente nel nostro ordinamento una disposizione che ne fornisca una definizione normativa: conseguentemente tale contratto viene solitamente ricondotto a una fattispecie atipica di contratto di appalto.

All'interno del D.L. del 30 aprile 2022, n.36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n.79, recante “Ulteriori misure urgenti per l'attua zione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, il legislatore ha modificato l’art. 1677 - bis cod. civ. in materia di contratto di appalto.

In particolare, la nuova formulazione, in vigore dalla data di pubblicazione di tale norma, è rubricata “Prestazione di più servizi riguardanti il trasferimento di cose” e stabilisce che “Se l'appalto ha per oggetto, congiuntamente, la prestazione di due o più servizi di logistica relativi alle attività di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto, alle attività di trasferimento di cose da un luogo a un altro si applicano le norme relative al contratto di trasporto, in quanto compatibili”.


NEL CODICE, FINALMENTE

La nuova norma appare alquanto rilevante sotto più profili. Innanzitutto, la novella introduce per la prima volta nel Codice civile del 1942 un embrione di definizione di contratto di logistica, sanando in tal modo la lacuna normativa ricordata: d'ora in avanti, sotto il profilo normativo, il contratto di logistica potrà essere qualificato come un contratto di appalto che abbia ad oggetto la prestazione di più servizi riguardanti il trasferimento di cose e che ricomprenda congiuntamente almeno e delle attività indicate nell’art. 1677 bis cod. civ. La portata innovatrice della nuova norma, tuttavia, non si esaurisce sotto il profilo definitorio, in quanto introduce profilo di natura sostanziale che andranno a impattare anche sui contratti di trasporto.


APPALTO E TRASPORTO: PROFILI DI RESPONSABILITÀ

Negli ultimi anni, a seguito di una circolare del ministero del welfare, si è cominciata ad affacciare una distinzione (sempre più frequentemente condivisa alla giurisprudenza) fra la fattispecie di contratto di trasporto e quella di appalto di servizi di trasporto.

Ci si troverebbe innanzi alla seconda fattispecie ogniqualvolta, a fianco del mero trasferimento di merci da un luogo a un altro le parti abbiano inteso affidare al vettore lo svolgimento di qualche presta zione accessoria.

L'inquadramento del contratto di trasporto nel novero dei contratti di appalto (ancorché di servizi di trasporto) ha comportato rilevanti conseguenze in tema di responsabilità solidale: negli ultimi anni, infatti, sempre più spesso la giurisprudenza si è orientata ad addossare al committente (con ciò potendosi intendere an che il vettore contrattuale che affida il trasporto a un subvettore) le responsabilità che normalmente l'appaltante è chiamato a condividere con l'appaltato re. Ed è proprio sotto questo profilo che la nuova formulazione dell’art. 1677 - bis cod.civ. esplicherà i propri effetti più rilevanti: la norma stabilisce infatti che, sia pure nell’ambito di un contratto di appalto, qual è il contratto di logistica, alle attività di trasferimento di cose da un luogo a un altro si applicano le norme relative al contratto di trasporto e non quelle relative al contratto di appalto.


CONSEGUENZE GIUSLAVORISTICHE

Tale nuovo intervento normativo risulta, dunque, particolarmente interessante per il settore posto che, dal tenore dell'articolo citato, si delineano rilevanti conseguenze sul piano civilistico e giuslavoristico. In particolare, da tale secondo punto di vista risulterà ancora meno pertinente il richiamo costante, anche da parte della giurisprudenza, dell'istituto dell'appalto di servizi anche qualora l'oggetto dell'accertamento siano mere prestazioni di trasporto con la conseguenza, teorica se non altro, di vedersi riconoscere l'inapplicabilità della responsabilità solidale ex art 29 Dlgs 276/03 nonché delle norme relative al cambio appalto con riferimento agli autisti.


Fonte: Uomini e Trasporti

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