02 Maggio 2024
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Trasporto rifiuti con veicoli comunicati all'Albo Gestori Ambientali

Con sentenza n. 13310 del 30 marzo scorso la Corte di Cassazione ha confermato che, in base alla normativa attualmente in vigore (D. Lgs. 152/2006 e DM 120/2104) l’iscrizione all’Albo dei gestori ambientali abilita allo svolgimento dell’attività soltanto con i mezzi di trasporto oggetto di specifica comunicazione.

Questo comporta che, come ribadito anche nella sentenza, qualora si utilizzasse un mezzo di trasporto diverso da quello comunicato, è configurabile un reato, dal momento che il soggetto svolge un’attività specifica in carenza dei requisiti e delle condizioni richieste dallo stesso Albo Gestori.

La Corte di Cassazione, inoltre, ha affermato anche che il conferente, ossia il produttore dei rifiuti, ha degli oneri, tra cui quello di verificare la targa del mezzo di trasporto e di controllare se quest’ultimo sia compreso tra i veicoli indicati nell’autorizzazione (consultando il sito www.albonazionalegestoriambientali.it).

È bene ricordare a questo proposito che una copia dell’autorizzazione va tenuta a bordo del veicolo con cui si effettua il trasporto dei rifiuti per i controlli sia del produttore al conferimento dei rifiuti, sia quelli su strada degli agenti delle forze dell’ordine, sia quelli effettuati allo scarico finale in discarica o all’impianto di trattamento o smaltimento. L’autorizzazione cartacea dal prossimo 15 giugno 2023 potrà essere sostituita dall’attestato QR code previsto in base alla delibera n. 1 del 13 febbraio 2023 del Comitato Nazionale.


Fonte: Assotir

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