2 Circolari ABI forniscono precisazioni sul prestito fino a 25.000 euro con garanzia al 100% e sulle modalità di ottenimento dell'anticipo per la CIGD
Con due Circolari alle Banche associate, che alleghiamo in forma di file.pdf, l’ABI interviene rispettivamente:
•Una Circolare, del 23 aprile 2020, sulle modalità con cui è possibile riconoscere ai lavoratori l’anticipazione dell’indennità per il periodo di Cassa integrazione in deroga cui l’azienda in cui lavorano sia stata costretta a porli.
•Una Circolare, del 24 aprile 2020, sulla questione dei 25.000 euro di prestito garantito al 100% dal Fondo nazionale di Garanzia con importanti preisazioni sulla natura del nuovo finanziamento
CIRCOLARE DEL 23 APRILE 2020
Nella prima Circolare l’Associazione bancaria comunica che sono pervenute specifiche richieste di chiarimento in ordine alla documentazione che il richiedente l'anticipazione deve produrre alla Banca in caso di domanda di anticipazione del trattamento di cassa integrazione in deroga (CIGD) e, in particolare, con riferimento al richiamo al modello "SR 41", cui fa riferimento l'Allegato B3 della Convenzione nazionale del 30 marzo 2020, tra Governo, parti sociali ed ABI ( che alleghiamo), in favore dei lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione al reddito di cui agli artt. da 19 a 22 del DL n. 18/2020, .
L’ABI ricorda come l'art. 22, comma 1, del Decreto Legge o. 18/2020 (c.d. "Cura Italia") preveda, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica la Covid-19, che le Regioni e le Province autonome interessate riconoscano trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga: in particolare, le domande di accesso alla prescrizione in parola devono essere presentare dai datori di lavoro esclusivamente alle Regioni e alle Province autonome interessate, che effettueranno l'istruttoria secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse.
Al successivo comma 4 dell'art. 22 prevede che dette prescrizioni di integrazione al reddito siano concesse con "decreto" delle Regioni (e delle Province autonome) interessate, le quali provvedono anche alla verifica della sussistenza dei requisiti di legge; verificati i requisiti di accesso, le Regioni trasmettono all'INPS i relativi decreti, unitamente alla lista dei beneficiari, corredati dalle relative domande aziendali.
Solo a fronte della successiva autorizzazione da parte dell'Inps della domanda già approvata dalle Regioni il datore é tenuto a trasmettere all’INPS il modello "SR 41".
L’ABI ricorda come, nella Convenzione "le Parti riconoscono l'importante ruolo delle Regioni e delle Province Autonome nel contribuire all'accesso all'anticipazione e ne auspicano il pieno coinvolgimento con opportune forme di intervento, ad esempio attraverso “fondi di garanzia" dei debiti relativi alle anticipazioni medesime" e che "ai fini di una maggiore efficacia della presente Convenzione, le Parti sottolineano l'importanza fondamentale che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nonché L'INPS per le ipotesi di CIGO da Covid-19 assicurino il costante e tempestivo monitoraggio delle istanze pervenute dai datori di lavoro, verificandone puntualmente la consistenza rispetto alle risorse finanziarie a diposizione e dandone tempestiva informazione alle Banche anche attraverso ABI e/ o le competenti Commissioni regionali ABI”.
Coerentemente con ciò in diverse Regioni si è provveduto ad individuare misure finalizzate ad agevolare il processo per la concessione di anticipazioni dei trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, quali la definizione di specifici fondi di garanzia, ovvero la possibilità per le Banche di conoscere l'elenco dei datori di lavoro richiedenti la CIGD, o già autorizzati dalla Regione alla CIGD stessa.
Quanto alle modalità operative per le anticipazioni, tuttavia, precisa la Circolare ABI, al fine di agevolare il processo di presentazione delle domande, le banche possono ragionevolmente ritenere sufficiente che l'impegno sia contenuto in una dichiarazione controfirmata dal datore di lavoro e presentata dal richiedente al momento della domanda di anticipazione del trattamento di integrazione salariale CIGD.
CIRCOLARE DEL 24 APRILE 2020
L’art. 13 comma 1, lettera m) del DL 23/2020 (cosiddetto D.L. Liquidità) , prevede, come abbiamo illustrato nella nostra news dedicata all'argomento che siano ammissibili alla garanzia del Fondo, con copertura al 100% sia in garanzia diretta sia in riassicurazione, i nuovi finanziamenti in favore di PMI e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19, come da dichiarazione autocertificata.
Tali finanziamenti devono prevedere che:
•l’inizio del rimborso del capitale non avvenga prima di 24 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 72 mesi;
•l’importo non sia superiore al 25 percento dell’ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, come autocertificazione (comunque l’importo del finanziamento non può essere superiore a 25.000 euro)
Pertanto, la norma prevede espressamente che la garanzia venga rilasciata a fronte di nuovi finanziamenti.
L’ABI precisa che si ha un nuovo finanziamento quando, a seguito della concessione del finanziamento coperto da garanzia, l’ammontare complessivo delle esposizioni del finanziatore nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all’ammontare delle esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza dal regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell’entrata in vigore del decreto legge ovvero per decisione autonoma del soggetto finanziato.
Tenuto conto della definizione di nuovo finanziamento e tenuto conto che tale finanziamento prevede espressamente tra le sue caratteristiche che, per essere elegibile per la garanzia del 100%, l’inizio del rimborso del capitale non avvenga prima di 24 mesi dall'erogazione, l’ABI indica alle Banche associate che tale finanziamento non può essere utilizzato per compensare alcun prestito preesistente, sia nella forma di scoperto di conto sia in altra forma di prestito. La compensazione determinerebbe un avvio del rimborso del capitale prima dei 24 mesi, facendo decadere la garanzia.
Tale impossibilità di compensazione si verifica anche nel caso delle imprese che hanno comunicato di utilizzare la misura di sostegno finanziario di cui alla lettera a) del comma 2 dell’art. 56 del Decreto-legge n.18 dell’8 aprile 2020 (il cosiddetto D.L. “Cura Italia”), cioè nel caso in cui gli importi accordati sulle aperture di credito non possono essere revocati fino al 30 settembre 2020.
Analogamente a quanto indicato in precedenza, l’utilizzo del nuovo finanziamento per ridurre una esposizione preesistente determinerebbe un avvio del rimborso del prestito prima del termine dei 24 mesi.