Contributo addizionale NASpI – Circolare INPS n. 121 del 06/09/19
L’INPS, con la circolare n. 121 dello scorso 06 settembre 2019, ha fornito le istruzioni operative per la gestione degli obblighi contributivi connessi all’incremento del contributo addizionale NASpI a valere sui rinnovi dei contratti di lavoro a tempo determinato.
Come si ricorderà, tale previsione era stata esplicitamente introdotta dal D.L. 87/2018, il cosiddetto Decreto Dignità, con l’obiettivo di rendere meno economicamente allettanti le assunzioni a tempo determinato rispetto a quelle a tempo indeterminato.
L’INPS, quindi, ricorda le novità introdotte dal decreto e in particolare:
- riduzione a 12 mesi della durata massima del contratto a tempo determinato, anche in relazione al regime di somministrazione di lavoro;
- Introduzione dell’obbligo di individuazione delle specifiche causali che possono condurre al rinnovo del contratto a tempo determinato ferma restando a 24 mesi, la durata massima dei rapporti intercorrenti fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale;
- l’aumento del contributo addizionale che finanzia la NASpI è fissato nella misura dello 0,50%, in occasione di ciascun rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato.
La circolare ricorda inoltre che, l’aumento del contributo addizionale è dovuto dai datori di lavoro con esclusivo riferimento ai rinnovi dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, intervenuti a far data dal 14 luglio 2018, data di entrata in vigore del Decreto Dignità.
Da quel momento in poi, dunque, il contributo addizionale NASpI è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, posto che esso abbia ragione di essere rinnovato.
Ad esempio, nel caso in cui un contratto a tempo determinato venga rinnovato per tre volte, il datore di lavoro interessato dovrà corrispondere il contributo addizionale secondo le seguenti misure:
- contratto originario: 1,4%;
- 1° rinnovo: 1.9% (1,4% + 0,5%);
- 2° rinnovo: 2.4% (1,9% + 0,5%);
- 3° rinnovo: 2,9% (2,4% + 0,5%).
Ricordiamo che sono esclusi dall’obbligo di versamento del contributo addizionale:
- i lavoratori assunti con contratto a termine in sostituzione di lavoratori assenti;
- i lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al D.P.R. n.1525/1963;
- gli apprendisti;
- i lavoratori dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.
La Circolare infine illustra quanto e come I datori di lavoro tenuti al versamento della maggiorazione del contributo addizionale NASpI, a decorrere dalla competenza settembre 2019, dovranno esporre nel flusso Uniemens.
Fonte: Assotir