La proroga validità del DURC si arresta al 15/06/2020
Il D.L. n. 34/2020, il cosiddetto “Decreto Rilancio” ha modificato ulteriormente l’art. 103, comma 2 del D.L. 18/2020, il cosiddetto “Cura Italia” che, a sua volta, era già stato oggetto di revisione in sede di conversione dello stesso D.L. 18/2020 operata dal Parlamento con la Legge 27/2020.
Oggetto di questo puzzle di modifiche è la validità del DURC on line e, quindi, la possibilità, per l’impresa, di dimostrare la propria regolarità contributiva.
Ma andiamo per ordine:
1.l’articolo 103, comma 2, del decreto-legge “Cura Italia”, ha previsto che “tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”;
2.il DURC rientra tra gli atti di cui alla citata disposizione, quindi, secondo il D.L. 18 “Cura Italia”, conservava la propria validità fino alla scadenza del 15 giugno
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3.la legge n. 27/20, di conversione di questo decreto-legge ha sostituito il testo del comma 2 dell’articolo 103 prevedendo che “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”;
4.a questo punto – e salve ulteriori correzioni in sede di conversione - l’articolo 81, comma 1, del decreto-legge n,ì. 34 “Rilancio”, ha nuovamente modificato l’articolo 103, comma 2, primo periodo, aggiungendo infine le parole “ad eccezione dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, che conservano validità sino al 15 giugno 2020”;
5.Pertanto il testo dell’articolo 103, comma 2, primo periodo è ora il seguente: “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, ad eccezione dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, che conservano validità sino al 15 giugno 2020”.
A questo punto l’INAIL, con una nota operativa del 20 maggio, e l’INPS con il messaggio 2103, che potrete leggere entrambisul nostro sito, hanno ricostruito l’evoluzione normativa sul tema e fatto chiarezza – beninteso a tutt’oggi, visto che “del doman”, come dice il Poeta, “non v’è certezza” - dei termini di validità dei DURC.
Fonte: Assotir