29 Dicembre 2024

Nuove regole su CQC

Ministero delle infrastrutture dei Trasporti. Circolare n. 18559 del 6/06/2019.

Con questa circolare del giugno scorso, che va a modificare una precedente del 2014 (la 7.786), il mistero dei Trasporti ritocca la regolamentazione della CQC. Ecco le principali modifiche alla CQC, sopravvissuta tra emendamenti e proroghe a 10 anni di vita.


Duplicato patente senza rinnovo della CQC.

Il mistero chiarisce che è possibile ottenere un duplicato della patente, senza aver rinnovato la CQC. La motorizzazione provvederà a inviare all’interessato una patente priva del codice 95, attestante il conseguimento della CQC, in modo tale che sarà apposto tale codice quando l’utente riceverà un ulteriore duplicato a seguito del superamento del rinnovo CQC.


Conducenti che abbiano ottenuto la licenza di guida in altro paese europeo.

I conducenti che abbiano ottenuto la licenza di guida in altro paese europeo possono ottenere i 20 punti della CQC, da accumulare ai 20 della patente, soltanto a condizione di convertire la patente estera in una italiana e di aver rinnovato la CQC regolarmente.


Rilascio del certificato di abilitazione professionale KA o KB per gli autisti che siano in possesso di CQC per trasporto persone.

Il rilascio del certificato di abilitazione professionale KA o KB, per i titolari di CQC per trasporto di persone è ammesso su prestazione di una specifica istanza corredata di una serie di documenti e attestazioni di versamenti.


Casi di esonero dell’obbligo di CQC.

Nei casi di esonero all’obbligo di CQC, è indispensabile la sussistenza del requisito della professionalità quale elemento caratterizzante il trasporto quindi, anche se i veicoli utilizzati per il trasporto merci e passeggeri a fini privati e non commerciali possono essere guidati senza CQC, ove il personale sia assunto con qualifica di autista, dovrà esserne in possesso.

Sono esclusi dal campo di applicazione della disciplina relativa alla CQC e quindi dall’obbligo di possedere tale qualificazione, i conducenti di:

A) Veicoli la cui velocità massima autorizzata non superi i 45km/h;

B) Veicoli a uso delle forse armate, della protezione civile, dei pompieri e delle forze responsabili del mantenimento dell’ordine pubblico, o messi a lavoro disposizione;

C) Veicoli sottoposti a prove su strada a fini di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, e i veicoli nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione;

D) Veicoli utilizzati in servizio di emergenza o destinati a missioni di salvataggio;

E) Veicoli utilizzati per le lezioni di guida ai fini del conseguimento della patente di guida o dei certificati di abilitazione professionale;

F) Veicoli che trasportano di passeggeri o di merci a fini privati e non commerciali;

G) Veicoli che trasportano materiale o attrezzature, utilizzati dal conducente nell’esercizio della propria attività, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l’attività principale del conducente.


CQC per documentazione.

Per questa CQC, la circolazione esclude il suo rilascio, in quanto sono scaduti i termini per effettuare il riconoscimento.


Conversione CQC conseguita all’estero.

Il titolare di qualificazione CQC conseguita all’estero può richiederne la conversione in Italia in due modi, a seconda della sua condizione: quello dell’autista che ha stabilito residenza in Italia e ha già patente italiana e CQC estera valida, nel qual caso se la patente italiana è scaduta, deve rinnovarla prima di chiedere la conversione della CQC; quello dell’autista che ha residenza in Italia ma patente estera conseguita in Unione Europea e CQC estera valida, e in questo caso deve prima convertire la patente e poi la CQC.


Corsi in Italia di qualificazione per la CQC da parte di stranieri che hanno residenza in Italia e lavorano per un’azienda di autotrasporto con sede in Italia.

La circolare chiarisce che è ammesso lo svolgimento di tali corsi, se l’interessato dispone di una patente conseguita nell’Unione Europea, mentre se proviene da paese extra UE, dovrà disporre di un documento di soggiorno.


Limiti di età per conseguire la CQC merci.

Tali limiti di età per conseguire la CQC merci, sono:

• A partire dal ventunesimo anno di età, frequentando un corso di qualificazione iniziale accelerato;

• A partire dal diciottesimo anno di età, frequentando un cosi di qualificazione ordinario. Iper in tal caso di conducente titolare della patente della categoria C può guidare tutti i veicoli adibiti al trasporto di cose, senza limiti di massa, mentre se titolare della categoria C1 può condurre esclusivamente veicoli cui abilita tale categoria;

• A partire dal diciottesimo anno di età, frequentando un corso di qualificazione accelerato. In tale caso il conducente, se titolare della categoria C, può condurre veicoli adibiti al trasporto di cose di massa non superiore a 7,5 tonnellate fino al compimento del ventunesimo anno di età, mentre se è titolare della categoria C1 può condurre esclusivamente veicoli abilitati.


Riconoscimento e riattivazione della CQC revocata dopo conversione della patente carta, documentato con apposta denuncia alle autorità competenti.

Le carte officina, invece, devono essere sostituite con le nuove carte, necessarie per la calibratura dei tachigrafi intelligenti sui nuovi autoveicoli immatricolati dal 15 giugno scorso o su quelli già circolanti in caso di adeguamento, o verificare l’esatto funzionamento di quelli già montati sui nuovi mezzi.

L’accesso alle carte estere, infine, necessita di una disciplina che è in fase di perfezionamento: per ora è garantito in Italia esclusivamente ai fabbricanti di veicoli e centri tecnici autorizzati, ai quali il ministero abbia concesso preventivamente l’estensione ad operare sui tachigrafi di nuova generazione.



Fonte: DKV

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