Permesso di guida provvisorio: il MIT spiega la procedura per richiederlo online
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con circolare n. 18789 dell’8 luglio 2020, ha fornito alcuni chiarimenti riguardanti la procedura telematica (che ricordiamo entrerà in vigore dal prossimo 13 Luglio) per richiedere il rilascio del permesso provvisorio di guida previsto, così come previsto dall’ art. 59 della legge 120/2010, che prescrive:
“Ai titolari di patente di guida, chiamati per sottoporsi alla prescritta visita medica presso le competenti commissioni mediche locali per il rinnovo della patente stessa, gli uffici della motorizzazione civile sono autorizzati a rilasciare, per una sola volta, un permesso di guida provvisorio, valido fino all’esito finale delle procedure di rinnovo”.
Il permesso di guida provvisorio può essere emesso esclusivamente con procedura telematica e a condizione che, al momento della sua richiesta, la patente da rinnovare sia ancora in corso di validità. La procedura si svolge tramite il sito internet del Portale dell’automobilista (www.ilportaledellautomobilista.it), e il conducente potrà utilizzare le credenziali di cui fosse già in possesso per poi selezionare la funzione “Rilascio permesso di guida provvisorio”. Qualora il conducente non fosse ancora accreditato, potrà farlo seguendo la modalità prevista sul predetto portale per ottenere le credenziali di accesso, oppure potrà autenticarsi direttamente se già in possesso di credenziali SPID.
Successivamente, il conducente dovrà:
• inserire nella pagina web presentata dalla predetta funzione i dati richiesti, tra cui:
1. a) l’indicazione della data di prenotazione della visita di accertamento dei requisiti di idoneità psicofisica presso la commissione medica locale;
2. b) la denominazione e la sede della commissione medica locale presso la quale è stata prenotata la visita;
• assolvere all’imposta di bollo tramite pagamento elettronico.
Espletate queste operazioni, sarà possibile stampare il permesso di guida provvisorio generato nel formato PDF e conforme al modello allegato.
La richiesta del permesso potrà essere fatta anche per il tramite delle autoscuole o degli Studi di consulenza automobilistica, oppure direttamente all’Ufficio della Motorizzazione previo assolvimento dell’imposta di bollo con pagamento su conto corrente postale n. 4028 o tramite marca da apporre sul permesso.
Il permesso di guida provvisorio, unitamente alla ricevuta di prenotazione della visita sanitaria, rilasciata dalla commissione medica locale, dovrà essere allegata alla patente e consentirà al conducente stesso di guidare fino alla data in cui è stato fissato l’accertamento sanitario in parola.
Questa procedura si applica anche ai casi di prenotazione di accertamento sanitario presso la commissione medica locale ai fini del rilascio degli attestati previsti dall’art. 115, comma 2, del codice della strada:
• lettera a), per la guida di autotreni ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t., da parte di conducenti di età superiore a 65 anni;
• lettera b), per la guida di autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, da parte di conducenti di età superiore a 60 anni.
Nel caso in cui, alla data fissata per la visita medica non fosse possibile procedere all’accertamento sanitario, unicamente per impedimento della commissione medica locale, il rilascio di un permesso di guida provvisorio fino a nuova data di fissazione della visita potrà essere richiesto dall’utente esclusivamente presso l’Ufficio Motorizzazione civile, previa presentazione di un’attestazione della commissione medica locale che indichi le cause dell’impedimento.
Fonte: Assotir