21 Novembre 2024

Cambia la locazione senza conducente

Con questa legge, che converte il cd. DL Salva-Infrazioni (DL n.69 del 13/06/2023), sono state introdotte importanti misure per il settore.

In particolare, in attuazione della Direttiva UE 2022/738 e della conseguente modifica dell’art. 84 del Cds, è stata modificata la disciplina della locazione di veicoli senza conducenti nel trasporto di merci su strada.

Si prevede attualmente che anche nel trasporto nazionale sia ammessa l’utilizzazione di veicoli locati in qualsiasi stato membro.

Elenchiamo le altre principali novità:

  • Possono essere locati senza conducente anche i trattori, precedentemente esclusi;

  • La locazione di veicoli senza conducente è consentita sia tra imprese iscritte al REN, sia a imprese che effettuano professionalmente attività di locazione di veicoli;

  • Sono state aggiornate le varie discipline di riferimento e di rinvio;

  • Vengono confermate le misure in materia di circolazione stradale destinate al miglioramento della qualità dell’aria;

  • Poi, con successiva nota del 5 settembre sono riepilogate e chiarite tutte le novità sul noleggio dei veicoli senza conducente.

La circolare precisa che, per quanto riguarda il trasporto di merci su strada in conto di terzi, è ammesso l’uso di autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni e autoarticolati locati senza conducente, dei quali sia locataria un’impresa stabilita in uno Stato comunitario, solo nel caso in cui tali veicoli siano stati effettivamente immatricolati o messi in circolazione secondo quanto stabilito dalla legislazione di uno degli Stati membri.

Inoltre, stabilisce che possono essere destinati alla locazione senza conducente:

1) I veicoli ad uso speciale, la cui massa complessiva a pieno carico non superi le 6 tonnellate;

2) Veicoli destinati al trasporto di cose.

Non possono, invece, essere destinati al noleggio senza conducente i veicoli in conto proprio con una massa a pieno carico superiore alle 6 tonnellate.

La circolare ribadisce che con la modifica dell’articolo 84 del codice della strada, è stata eliminata la possibilità di utilizzo dei veicoli acquisiti in locazione senza conducente da Paesi Comunitari solo nell’ambito dei trasporti internazionali, mentre è possibile utilizzare veicoli presi in locazione da Paesi Comunitari anche per effettuare trasporti nazionali, inclusi i trasporti in regime di cabotaggio.

La nota del ministeriale, in sostanza conferma la possibilità prevista dalla norma di acquisire veicoli da qualsiasi impresa avente sede sia sul territorio nazionale sia in altri Stati comunitari senza il vincolo di dover esercitare l’attività di autotrasporto merci per conto di terzi.

In linea con il vincolo di destinazione previsto dall’articolo 88 Cds, di norma il veicolo per poter essere noleggiato deve essere immatricolato per uso di terzi, ma secondo il Ministero, in considerazione del fatto che in alcuni Stati membri non è prevista la distinzione sulla destinazione dell’uso dei veicoli, verrebbe a cadere la limitazione al conto proprio nel caso in cui un’impresa di autotrasporto merci per conto terzi italiana, intenda noleggiare un veicolo di un Paese comunitario dove non è prevista la distinzione tra conto proprio e conto terzi.

Nella nota il ministero chiarisce altri importanti questioni, in particolare:

a. Il contenuto del contratto di locazione deve riguardare solamente il veicolo senza conducente, escludendo così la possibilità di abbinarlo ad un contratto di servizio concluso con la stessa impresa e riguardante il personale di guida o di accompagnamento. Pertanto, l’impresa locatrice non potrà distaccare lavoratori presso l’impresa locataria;

b. Il veicolo locato deve essere messo a disposizione dell’impresa che lo utilizza, in via esclusiva e per tutta la durata del contratto di locazione. Ne consegue l’esclusione del sub-noleggio e la contemporanea concessione in locazione a più imprese dello stesso veicolo;

c. Il veicolo locato deve essere guidato dal personale dell’impresa che lo utilizza. Per personale proprio dell’impresa deve intendersi anche quello impiegato in somministrazione o distacco e in particolare il personale distaccato non deve essere quello dell’impresa locatrice.

Sanzioni sono previste (nel nuovo art 84 cds) in riferimento al noleggio senza conducente come:

1. L’obbligo di tenuta del contratto di locazione a bordo del veicolo;

2. Della copia del contratto di lavoro tra il dipendente e l’azienda locataria.

Le sanzioni sono comminate a chi ha adibito un veicolo alla locazione senza conducente sebbene non destinato a tale uso ma anche a chi ha messo in circolazione tale veicolo, in quanto entrambi i casi si profila una responsabilità in concorso (ex art 2 197 Cds).

In caso di responsabilità per aver adibito un veicolo a locazione come nel primo caso, potrà essere contestata la violazione sia al locatore sia al locatario; se si tratta di responsabilità per aver messo in circolazione un veicolo la cui locazione non poteva essere ammessa, le sanzioni si fanno via via più pesanti e i verbali saranno addirittura nei confronti del locatore , del locatario, e se il conducente è persona diversa dal locatario anche verso quest’ultimo, per aver circolato con un veicolo adibito a locazione senza conducente e non destinato a tale uso.


Fonte: L'Agenda

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