26 Dicembre 2024

Carico merci, parola d’ordine: sicurezza

A prescindere dai trasporti eccezionali, esiste nella circolazione stradale un vincolo assoluto di rispettare le altezze di carico, tale per cui anche una sporgenza di pochi centimetri rispetto all'automezzo espone a possibili sanzioni? Sono a conoscenza del fatto che alcune aziende rifiutano i pallet caricati in terza fila, ma questo vale anche se sforo di pochissimo? E poi, in caso di controlli, il vettore mi può manlevare da eventuali responsabilità?

In primo luogo, In base all'art. 7 D.Lgs. 286/2005, le disposizioni in tema di sagoma limite (art. 61 cds) e massa limite (art. 62 cds) fanno parte delle norme a tutela della sicurezza della circolazione stradale che il vettore deve osservare e rispetto alle quasi sussiste il principio della responsabilità condivisa con il committente. In base a tale principio, in caso di violazione di tali norme, potrebbero essere applicate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Codice della Strada a carico sia del vettore sia del committente.

Tale aspetto non è da sottovalutare, visto che tra le sanzioni comminate è previsto il fermo del mezzo e quindi ogni eventuale manleva concordata con il vettore esporrebbe ugualmente il committente a una situazione di pregiudizio rispetto alla corretta esecuzione del trasporto e alla consegna delle merci. Limitatamente alle sanzioni amministrative pecuniarie, la questione potrebbe essere invece "neutralizzata" ottenendo dal vettore una dichiarazione di manleva, da formalizzare o con un documento da scambiarsi via pec o in sede contrattuale, in una specifica clausola o in un allegato. Tutto ciò con l'avvertenza che, teoricamente, il vettore potrebbe invocare il comma 3 dell'art. 7 D.Lgs. 286/2005, ai sensi del quale “sono nulli e privi di effetti gli atti e i comportamenti diretti a far gravare sul vettore le conseguenze economiche delle sanzioni applicate al committente, al caricatore e al proprietario della merce in conseguenza della violazione delle norme sulla sicurezza della circolazione”.

A prescindere dal ristretto ambito relativo all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, la soluzione della manleva desta non poche perplessità, in quanto si ammette l'utilizzo parzialmente improprio di mezzi di trasporto, mentre il vettore è tenuto a utilizzare mezzi dotati di caratteristiche perfettamente rispondenti alla tipologia dei servizi richiesti.

In considerazione della delicatezza delle tematiche connesse alla sicurezza, appare opportuno adottare un approccio di massima cautela e, quindi, rigettare o contestare eventuali condotte contrarie alle norme di legge in materia di carico e di altezza di impilamento dei pallet sul mezzo (così come in magazzino in esecuzione delle attività di stoccaggio).

Nella malaugurata ipotesi di un sinistro determinato dal rovesciamento del carico, infatti, non può escludersi del tutto la responsabilità del committente e di soggetti diversi dal vettore e/o dal caricatore; inoltre, il mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza potrebbe portare alla mancata operatività della polizza assicurativa (RCA e/o vettoriale) o di ulteriori garanzie assicurative eventualmente esistenti, con ulteriore aggravamento del rischio. Per il rispetto delle altezze nelle operazioni di carico non esistono norme di tolleranza che possano rendere ammissibili situazioni di minima violazione, anche se di pochi centimetri.

Di conseguenza, in sede di accertamento risulta illegale ogni scostamento, anche minimo, di misura rispetto alla capacità di carico in altezza del mezzo. Interessante, al riguardo, è una sentenza della Cassazione (Sez. II, 23/05/2014, n. 11537) che ha escluso in casi simili a quello descritto l'applicabilità di tolleranze relative alla sagoma dei veicoli.

In particolare, non risulta applicabile la soglia del 2% prevista per i trasporti eccezionali di cui all'art. 10 cds. Pertanto, il minimo superamento delle dimensioni previste sembrerebbe determinare una irregolarità, con possibili ripercussioni sulla responsabilità.

“In tema di circolazione stradale ha statuito la Cassazione il margine di tolleranza del 2%, ai sensi dell'art. 10, comma 24, cds, si applica solo nel trasporto eccezionale perché eseguito con veicolo di lunghezza totale superiore ai dodici metri, non anche nell'ipotesi di lunghezza totale inferiore, in quanto il trasporto eccezionale si svolge con modalità di sicurezza diverse dall'ordinario, che giustificano una differente regolamentazione dell'eccedenza di carico”.

Ancora una volta, quindi, constatiamo come le norme sul trasporto (e sulle operazioni di carico) impongano il massimo rispetto della sicurezza.


Fonte: Uomini e Trasporti – agosto/settembre 2021

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