CQC e altre certificazioni: dopo le proroghe riprende la formazione
Con il balletto di proroghe che hanno interessato diverse certificazioni ho perso qualche passaggio: con una scadenza della CQC avvenuta il 15 aprile scorso, fino a quando sono sicuro che conserverà validità? E in ogni caso quando e come sarà possibile riprendere i corsi di aggiornamento?
In questo ultimo mese abbiamo assistito, in base all’evoluzione epidemiologica, ad alcuni allentamenti su tutte le attività e quindi anche rispetto alla formazione e all’addestramento dei lavoratori, in particolare in alcune Regioni. Il DPCM dell’11 giugno 2020 ha omologato le diverse situazioni che si stavano creando con la concessione delle possibilità di eseguire corsi frontali per l’accesso alla professione di trasportatore su strada, i corsi per il corretto uso dei tachigrafi, i corsi di Istruzione e Formazione Professionale (tipo la CQC o il CFP) e i corsi di formazione in materia di salute e di sicurezza che potranno essere svolti a condizione che siano rispettate le norme anticontagio. Tra queste misure, oltre a quelle generali (distanza di almeno 1 metro, uso mascherina, disinfezione locali, ricircolo dell’aria), figurano l’adeguata informazione sulle misure di prevenzione adottate dall’organizzazione erogatrice del corso, il mantenimento specifico elenco dei soggetti che hanno partecipato per un periodo di 14 giorni e l’obbligo di eseguire all’esterno le eventuali prove pratiche richieste dal tipo di corso.
“Per le CQC rilasciate in Italia occorre distinguere tra i documenti con scadenza tra il 1° febbraio e il 29 marzo scorso, che godono di una proroga fino al 29 ottobre, e quelli con scadenza tra il 30 marzo e il 31 agosto scorso, che sono prorogati di 7 mesi in base alla naturale scadenza”
L’emergenza Covid 19 ha sospeso moltissime attività tra cui tutte quelle relative alla formazione e addestramento dei lavoratori, comprese quelle destinate ai conducenti professionali, in quanto nella forma di attuazione classica (quella “frontale”) sorgeva il rischio di non rispettare il dovuto distanziamento.
Le attività di formazione e addestramento, in questo periodo emergenziale, sono state solo in parte sostituite dalla cosiddetta F. aD. (Formazione a Distanza) usufruendo delle varie piattaforme disponibili, ma limitatamente a quelle attività in cui era già previsto a livello normativo una tale opportunità.
Non tutte le norme regolatrici dei vari ambiti formativi, infatti, prevedono la possibilità di sostituire, completamente o parzialmente, la formazione frontale con quella “a distanza”.
Nel campo della formazione obbligatoria e legata alle abilitazioni professionali, l’ambito più aperto a questo tipo di formazione è sicuramente quello della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro dove, in relazione alle due tipologie esistenti (formazione iniziale o aggiornamento periodico), è possibile svolgere alcuni settori e moduli didattici in e-learning. Per esempio, sono validi e riconosciuti i corsi e-learning per Rspp Datore di Lavoro, Dirigente e Preposto, ma non i corsi antincendio, primo soccorso o per l’uso di carrelli elevatori.
I motivi del mancato riconoscimento sono diversi e vanno dalla difficoltà di tracciare l’effettiva frequentazione dei partecipanti (i soli test di valutazione finale non consentano di avere un riscontro efficace per capire se il discente avesse o meno partecipato al corso e appreso le nozioni del progetto didattico), passando dall’esigenza di effettuare prove pratiche in campo, fino al superamento di uno specifico esame.
Pertanto, non essendoci alternative, alcune abilitazioni sono state “prorogate” e altre solo “sospese” fino a quando non saranno autorizzate la ripresa delle attività di formazione frontale (come per esempio l’uso del carrello elevatore, gru, ecc) senza perdere ovviamente l’abilitazione in caso di sopraggiunta scadenza.
Nel settore dell’autotrasporto e della logistica, per esempio, alcuni corsi abilitativi obbligatori non possono essere svolti con formazione a distanza.
E’ il caso del corso per il conseguimento o per il rinnovo della CQC, il corso per il rinnovo del C.F.P. (Patentino ADR), i corsi per l’accesso alla professione fino a quelli per il corretto uso del tachigrafo. Ecco perché come detto le autorità competenti hanno pensato di prorogare la validità dei relativi documenti. Più precisamente, alcune abilitazioni rinnovabili tramite la partecipazione al corso di formazione, dopo un primo allungamento, sono state ulteriormente prorogate. La circolare del ministero dell’Interno pubblicata in data 5 giugno 2020 (a fronte del regolamento europeo 2020/698) ha chiarito che:
- su tutto il territorio UE, Italia compresa, i documenti CQC con scadenza tra il 1° febbraio scorso e il 31 agosto scorso sono prorogati di 7 mesi rispetto alla naturale scadenza;
- per le CQC rilasciate in Italia occorre distinguere tra i documenti con scadenza tra il 1° febbraio scorso e il 29 marzo scorso, che godono di una proroga fino al 29 ottobre, e quelli con scadenza tra il 30 marzo scorso e il 31 agosto scorso che sono prorogati di 7 mesi in base alla naturale scadenza.
Fonte: Uomini e Trasporti – luglio 2020