Divieto di riposo in cabina: la Commissione Europea affronta il tema
A seguito di segnalazioni provenienti da vari Paesi Europei, in cui alcune autorità nazionali richiedevano ai conducenti alla guida di veicoli superiori a 3,5 tonnellate (quindi rientranti nel campo di applicazione dei Regolamenti 561/06 e 165/2014) in occasione di controlli su strada, di fornire prove per dimostrare di aver trascorso i loro periodi di riposo settimanale in alloggi adeguati all’esterno del veicolo, la Commissione Europea ha pubblicato un proprio parer al fine di fugare ogni dubbio sull’argomento.
Più nello specifico, ricordando che solo la Corte di giustizia dell’Unione Europea è l’organo componente per interpretare autorevolmente il diritto dell’Unione, la Commissione in merito alle norme che regolano i tempi di guida e di riposo dei conducenti ha precisato che pur essendo nell’esercizio delle funzioni degli organi di controlli chiedere agli autisti dove hanno trascorso il loro periodo di riposo settimanale, gli stessi possono richiedere ai conducenti solamente i seguenti documenti, cosi come stabilito dall’articolo 36, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n.165/2014 e dall’allegato I della direttiva 2006/22/CE:
Questi dati devono coprire tutte le attività dei conducenti (ad esempio guida, altre attività) e i periodi di inattività (ad esempio disponibilità, interruzioni e periodi di riposo) nei 28 giorni precedenti, indipendentemente dallo stato membro in cui il conducente ha lavorato e/o si è riposato.
Ciò vale anche per i controlli che impongono ai conducenti di trascorrere il loro riposo settimanale in alloggi adeguati.
Pertanto, nulla impedisce agli Stati membri di controllare il rispetto di periodi di riposo presi nelle settimane precedenti e/o in un altro stato membro, purché per tali riposi non venga richiesta documentazione supplementare a quella prevista dal sopramenzionato art.36 del Reg.165/2014.
Ovviamente nulla toglie che il conducente possa esibire volontariamente altri documenti, come ricevute, fatture, etc dell’albergo per facilitare il controllo su strada, così come nei casi in cui la legislazione nazionale dei membri riconosca una missione orale del conducente con prova valida per accertare una violazione dei periodi di riposo settimanali, nulla impedisce alle autorità nazionali di comminare un’ammenda su tale base. Infine, secondo la Commissione Europea in caso di sospetto della violazione del divieto di effettuare un regolare riposo settimanale a bordo del veicolo, che non può essere stabilito a causa della mancanza dei dati al controllo su strada, le autorità nazionali sono incoraggiati ad avvalersi della possibilità di assistenza reciproca prevista dall’articolo della Direttiva 2006/22/CE.
Più nello specifico, ricordando che solo la Corte di giustizia dell’Unione Europea è l’organo componente per interpretare autorevolmente il diritto dell’Unione, la Commissione in merito alle norme che regolano i tempi di guida e di riposo dei conducenti ha precisato che pur essendo nell’esercizio delle funzioni degli organi di controlli chiedere agli autisti dove hanno trascorso il loro periodo di riposo settimanale, gli stessi possono richiedere ai conducenti solamente i seguenti documenti, cosi come stabilito dall’articolo 36, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n.165/2014 e dall’allegato I della direttiva 2006/22/CE:
- carta del conducente;
- i fogli di registrazione del giorno in corso e dei 28 giorni precedenti;
- eventuali registrazioni manuali e stampe relative allo stesso periodo.
Questi dati devono coprire tutte le attività dei conducenti (ad esempio guida, altre attività) e i periodi di inattività (ad esempio disponibilità, interruzioni e periodi di riposo) nei 28 giorni precedenti, indipendentemente dallo stato membro in cui il conducente ha lavorato e/o si è riposato.
Ciò vale anche per i controlli che impongono ai conducenti di trascorrere il loro riposo settimanale in alloggi adeguati.
Pertanto, nulla impedisce agli Stati membri di controllare il rispetto di periodi di riposo presi nelle settimane precedenti e/o in un altro stato membro, purché per tali riposi non venga richiesta documentazione supplementare a quella prevista dal sopramenzionato art.36 del Reg.165/2014.
Ovviamente nulla toglie che il conducente possa esibire volontariamente altri documenti, come ricevute, fatture, etc dell’albergo per facilitare il controllo su strada, così come nei casi in cui la legislazione nazionale dei membri riconosca una missione orale del conducente con prova valida per accertare una violazione dei periodi di riposo settimanali, nulla impedisce alle autorità nazionali di comminare un’ammenda su tale base. Infine, secondo la Commissione Europea in caso di sospetto della violazione del divieto di effettuare un regolare riposo settimanale a bordo del veicolo, che non può essere stabilito a causa della mancanza dei dati al controllo su strada, le autorità nazionali sono incoraggiati ad avvalersi della possibilità di assistenza reciproca prevista dall’articolo della Direttiva 2006/22/CE.
Fonte: Assotir