Esiste ancora la riparazione antieconomica?
DOMANDA:
Può una compagnia di assicurazione rifiutarsi di pagare la riparazione di un veicolo che abbia avuto danni importanti, al limite del valore commerciale, ma di recente immatricolazione?
RISPOSTA:
Quando un veicolo riporta danni ingenti in conseguenza di un sinistro stradale, per la riparazione dei quali superi il valore commerciale del mezzo, indipendente dall’età del veicolo non è l’unico parametro che deve essere preso a riferimento nel risarcimento del danno, che va integrato anche della spesa e dal tempo necessari per acquistare altro veicolo sul mercato con analoghe caratteristiche e delle spese conseguenti alla radiazione del vecchio e immatricolazione del “nuovo”.
In sostanza il risarcimento dovrà corrispondere ad una somma che consenta al danneggiato di riavere l’utilizzo del bene che aveva prima del sinistro, ovvero un veicolo di analoga tipologia e funzionalità. In questo modo viene assolta l’obbligazione prevista dall’art.1223 del C.C “restituito ad integrum”, quella cioè di ripristinare la situazione patrimoniale ante sinistro del danneggiamento. Se questa soluzione “legale” soddisfa il proprietario del mezzo, scontenta però l’autoriparatore che vede sfumare un possibile lavoro.
In questo senso una possibile soluzione è stata data, sempre dal Codice Civile all’articolo 2058, sul fatto che il proprietario del veicolo può pretendere il rimborso della spesa sostenuta per la riparazione, sempreché questa non risulti “eccessivamente onerosa”.
In tal senso si è anche pronunciata la Suprema Corte di Cassazione secondo cui “…la domanda di risarcimento del danno subito da un veicolo e seguito di incidente stradale, quando abbia ad oggetto la somma necessaria per effettuare la riparazione dei danni, deve considerarsi come richiesta di risarcimento in forma specifica, con la conseguenza che il giudice ai sensi dell’art.2058, può rifiutarla… allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo…” (Corte di Cassazione Civile – Sentenza n. 9367 del 28/04/2014).
Attenzione! Le parole “eccessivamente onerosa” e “superi notevolmente il valore di mercato” sono soggettive e un giudice potrebbe giudicarle diverse da un altro. In linea di massima, stante alcune sentenze già emesse dai tribunali, in riferimento potrebbe essere dal 10% al 20%, tenuto conto del tipo, condizioni e vetustà del mezzo, altrimenti si rischia di effettuare un intervento rigenerativo sul veicolo con evidenti vantaggi per il proprietario. Quindi, la buona e saggia decisione di effettuare un intervento in economia, compatibile ovviamente con la vetustà del mezzo, potrebbe essere la soluzione che soddisfa chi ripara e chi paga.
Può una compagnia di assicurazione rifiutarsi di pagare la riparazione di un veicolo che abbia avuto danni importanti, al limite del valore commerciale, ma di recente immatricolazione?
RISPOSTA:
Quando un veicolo riporta danni ingenti in conseguenza di un sinistro stradale, per la riparazione dei quali superi il valore commerciale del mezzo, indipendente dall’età del veicolo non è l’unico parametro che deve essere preso a riferimento nel risarcimento del danno, che va integrato anche della spesa e dal tempo necessari per acquistare altro veicolo sul mercato con analoghe caratteristiche e delle spese conseguenti alla radiazione del vecchio e immatricolazione del “nuovo”.
In sostanza il risarcimento dovrà corrispondere ad una somma che consenta al danneggiato di riavere l’utilizzo del bene che aveva prima del sinistro, ovvero un veicolo di analoga tipologia e funzionalità. In questo modo viene assolta l’obbligazione prevista dall’art.1223 del C.C “restituito ad integrum”, quella cioè di ripristinare la situazione patrimoniale ante sinistro del danneggiamento. Se questa soluzione “legale” soddisfa il proprietario del mezzo, scontenta però l’autoriparatore che vede sfumare un possibile lavoro.
In questo senso una possibile soluzione è stata data, sempre dal Codice Civile all’articolo 2058, sul fatto che il proprietario del veicolo può pretendere il rimborso della spesa sostenuta per la riparazione, sempreché questa non risulti “eccessivamente onerosa”.
In tal senso si è anche pronunciata la Suprema Corte di Cassazione secondo cui “…la domanda di risarcimento del danno subito da un veicolo e seguito di incidente stradale, quando abbia ad oggetto la somma necessaria per effettuare la riparazione dei danni, deve considerarsi come richiesta di risarcimento in forma specifica, con la conseguenza che il giudice ai sensi dell’art.2058, può rifiutarla… allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo…” (Corte di Cassazione Civile – Sentenza n. 9367 del 28/04/2014).
Attenzione! Le parole “eccessivamente onerosa” e “superi notevolmente il valore di mercato” sono soggettive e un giudice potrebbe giudicarle diverse da un altro. In linea di massima, stante alcune sentenze già emesse dai tribunali, in riferimento potrebbe essere dal 10% al 20%, tenuto conto del tipo, condizioni e vetustà del mezzo, altrimenti si rischia di effettuare un intervento rigenerativo sul veicolo con evidenti vantaggi per il proprietario. Quindi, la buona e saggia decisione di effettuare un intervento in economia, compatibile ovviamente con la vetustà del mezzo, potrebbe essere la soluzione che soddisfa chi ripara e chi paga.
Fonte: Io Carrozziere n. 6 2021