22 Dicembre 2024

La guida in attesa di carta tachigrafica

Con questa circolare il Ministero dell'Interno consente in specifiche ipotesi la guida del veicolo munito di tachigrafo digitale anche al conducente che abbia richiesto ma non ancora ricevuto il rilascio della carta del conducente alla Camera di Commercio.

Alla base di tale riconoscimento, la considerazione che la carta serve a registrare l’attività svolta dal suo titolare così da permettere sempre di verificare se questa sia svolta nel rispetto della normativa europea sui periodi di guida e riposo. Di conseguenza il suo rilascio non richiede, come invece accade per la patente o per la CQC, una verifica preventiva di particolari requisiti o la frequenza di un corso di formazione da parte di chi la richiede.

Pertanto è consentito guidare un veicolo senza disporre ancora di una carta del conducente già comunque richiesta, ma è necessario che l'autista rispetti la normativa e lo attesti attraverso la procedura di registrazione manuale (prevista dall'art. 35, paragrafo 2 del Regolamento 165/2014), che disciplina le ipotesi di danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o furto della carta del conducente.

Una modalità che l'autista potrà continuare ad adottare anche nel momento in cui gli viene consegnata la carta del conducente, tenendo presente però che in ogni caso dal momento della consegna è obbligato a utilizzarla entro trenta giorni. Nel caso in cui l’autista in attesa di carta sia fermato per un controllo, per non incorrere in sanzione dovrà presentare agli agenti:

  • la ricevuta della richiesta di rilascio della carta alla Camera di Commercio;

  • le registrazioni effettuate manualmente.

La procedura con cui realizzare tali registrazioni manuali si articola come segue:

  • all'inizio del viaggio, il conducente deve stampare le indicazioni del veicolo guidato, inserendo sul tabulato:

1) le informazioni che consentono di identificare il conducente (nome, numero della carta del conducente o della patente di guida), compresa la firma;

2) i periodi di cui all'articolo 34, paragrafo 5, lettera b), punti ii), i) e iv), vale a dire quelli con cui, con gli appositi dispositivi, i dispositivi di commutazione che consentono di registrare separatamente e distintamente, inserendo i relativi simboli, il tempo di guida, le altre mansioni diverse dalla guida, i tempi di disponibilità, le interruzioni di guida, i periodi di riposo, le ferie annuali o i congedi per malattia;

  • al termine del viaggio, il conducente deve stampare le informazioni relative ai periodi di tempo registrati dal tachigrafo, registrare i periodi di altre mansioni, disponibilità e riposo rispetto al tabulato predisposto all'inizio del viaggio, se non registrati dal tachigrafo, e riportare su tale documento gli elementi che consentono di identificare il conducente (nome, numero della carta del conducente o della patente di guida), compresa la firma del conducente.


Fonte: Vialtis

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