Le perplessità sui sensori dell’angolo cieco: il ricorso di Assotir
Rispetto alla delibera assunta mesi fa dal Comune di Milano relativa all’obbligo di installare i sensori anti-angolo cieco ai conducenti di camion ed autobus che entrano nella ztl con i loro mezzi, Assotir ha depositato il primo ricorso al TAR.
Cinque sono i motivi dell’impugnazione con la quale si chiede una immediata sospensione del provvedimento comunale e poi il definitivo annullamento del provvedimento.
Nel primo motivo si sottolinea che la normativa vigente, almeno per quanto riguarda l’Itali, non prevede un sistema di omologazione delle apparecchiature di rilevamento di pedoni e ciclisti.
La seconda contestazione sostiene che la competenza dei dispositivi in questione riguarda esclusivamente il Ministero dei Trasporti, previo parere del Ministero dell’Interno.
Inoltre Assotir insieme a sette imprese, che hanno condiviso il ricorso, fa notare che le norme non ammettono la non omologazione, al punto che prevedono la possibilità di ricorrere ai requisiti di omologazione stabiliti nei regolamenti e nelle raccomandazioni emanati dall’Europa, a patto però che siano recepiti dal Ministero dei Trasporti. Ma questo recepimento in Italia non c’è stato, tanto è vero che lo stesso Comune di Milano in una Faq per gli angoli ciechi afferma che in Italia non esiste una normativa di riferimento sui sensori.
Quindi il quarto motivo dell’impugnazione evidenzia che la legge non prevede che i Comuni possano subordinare l’accesso ad una ztl all’installazione di dispositivi di sicurezza aggiuntivi a quelli già previsti da Ministero. Quindi, a giudizio di Assotir e degli altri ricorrenti, il Comune di Milano sta usurpando le prerogative ministeriali e sta imponendo ai proprietari di questi mezzi di violare il codice della strada.
La quinta contestazione fa notare che la ztl è stata istituita dal Comune di Milano, con delibera del 2018, per contenere la primaria finalità di contenere le emissioni inquinanti, tanto è vero che il primo dei risultati attesi riguarda proprio la riduzione delle emissioni da traffico stradale. Ma allora-si chiede Assotir- cosa c’entrano i sensori con la lotta allo smog.
Cinque sono i motivi dell’impugnazione con la quale si chiede una immediata sospensione del provvedimento comunale e poi il definitivo annullamento del provvedimento.
Nel primo motivo si sottolinea che la normativa vigente, almeno per quanto riguarda l’Itali, non prevede un sistema di omologazione delle apparecchiature di rilevamento di pedoni e ciclisti.
La seconda contestazione sostiene che la competenza dei dispositivi in questione riguarda esclusivamente il Ministero dei Trasporti, previo parere del Ministero dell’Interno.
Inoltre Assotir insieme a sette imprese, che hanno condiviso il ricorso, fa notare che le norme non ammettono la non omologazione, al punto che prevedono la possibilità di ricorrere ai requisiti di omologazione stabiliti nei regolamenti e nelle raccomandazioni emanati dall’Europa, a patto però che siano recepiti dal Ministero dei Trasporti. Ma questo recepimento in Italia non c’è stato, tanto è vero che lo stesso Comune di Milano in una Faq per gli angoli ciechi afferma che in Italia non esiste una normativa di riferimento sui sensori.
Quindi il quarto motivo dell’impugnazione evidenzia che la legge non prevede che i Comuni possano subordinare l’accesso ad una ztl all’installazione di dispositivi di sicurezza aggiuntivi a quelli già previsti da Ministero. Quindi, a giudizio di Assotir e degli altri ricorrenti, il Comune di Milano sta usurpando le prerogative ministeriali e sta imponendo ai proprietari di questi mezzi di violare il codice della strada.
La quinta contestazione fa notare che la ztl è stata istituita dal Comune di Milano, con delibera del 2018, per contenere la primaria finalità di contenere le emissioni inquinanti, tanto è vero che il primo dei risultati attesi riguarda proprio la riduzione delle emissioni da traffico stradale. Ma allora-si chiede Assotir- cosa c’entrano i sensori con la lotta allo smog.