22 Dicembre 2024

Quando si dice…ritenzione

Nel numero di maggio abbiamo affrontato il tema della prescrizione segnalando, fra l’altro, come i termini di prescrizione brevi applicabili al contratto di trasporto impongano al vettore di porre particolare attenzione alle tempistiche con cui viene gestito il recupero dei propri crediti. A fronti di una possibile criticità, rappresentata dal ristretto spazio temporale che il vettore ha disposizione per esercitare i propri diritti prima che questi si considerino prescritti, il legislatore ha, tuttavia, riconosciuto alla categoria alcune modalità particolarmente efficaci di tutela del proprio credito. Si tratta di strumenti talvolta poco conosciuti e, comunque, in via generale scarsamente utilizzati anche se spesso molto efficaci: uno di tali strumenti è rappresentato dal diritto di ritenzione.


I TEMPI (LUNGHI) DEL RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO

Come è noto, il normale percorso per il recupero di un credito è rappresentato dal deposito di un ricorso per decreto ingiuntivo. Una volta ottenuto il provvedimento monitorio, occorre notificarlo e attendere quaranta giorni perché lo stesso (in mancanza di eventuali opposizioni del debitore) diventi esecutivo. Solo a quel punto sarà possibile notificare al debitore l’atto di precetto e, decorsi dieci giorni da tale notifica, avviare l’esecuzione forzata, ossia quel procedimento che consente di individuare e pignorare beni del debitore che, una volta venduti, consentiranno auspicabilmente di giungere alla soddisfazione del credito. Quella qui sommariamente descritta è una procedura che potrebbe durare molti mesi, se non addirittura anni nel caso di opposizione da parte del debitore.


LA VIA (BREVE) DELLA RITENZIONE

Il diritto di ritenzione, viceversa, consente un percorso molto più immediato ed efficace rispetto alla procedura ordinaria sopra descritta: si tratta, infatti, di un modalità di soddisfacimento del credito alternativa, che può essere esercitata a prescindere dal preventivo ottenimento di un titolo esecutivo. Il diritto di ritenzione che aspetta al vettore, infatti, consente a questi di trattenere le merci che gli vengono affidate per il trasporto, con conseguente possibilità di soddisfare il proprio credito sulle stesse con preferenza rispetto agli altri eventuali creditori. Una volta esercitata la ritenzione sulle merci, il creditore può vendere quanto oggetto di ritenzione per soddisfare il proprio credito e gli interessi dovuti.


PRESUPOSTI E MODALITÀ PER ESERCITARE IL DIRITTO ALLA RITENZIONE

Dal punto di vista soggettivo, gli attori della filiera del trasporto ai quali la legge attribuisce la facoltà di esercitare il diritto di ritenzione sono il vettore, lo spedizioniere e il depositario delle merci. Il diritto di ritenzione può essere esercitato solo su quelle merci per le quali sia sorto il credito che si intende soddisfare. In proposito, tuttavia, si segnala che la giurisprudenza prevalente è da tempo pervenuta ad un’interpretazione piuttosto ampia di tale previsione: si afferma, infatti, che il requisito della correlazione fra merci oggetto di ritenzione fra merci oggetto di ritenzione e credito insoluto sia soddisfatto ogniqualvolta la ritenzione sia esercitata nell’ambito di un unitario rapporto contrattuale instauratosi fra creditore e debitore. Ne consegue che, nel caso di rapporti continuativi contrattualizzati, vettore, spedizioniere e depositario possono esercitare il diritto di ritenzione su qualunque partita di merci movimentata nell’ambito del contratto che ha generato il credito che si intende soddisfare. Dal punto di vista procedimentale, l’esercizio della ritenzione avviene mediamente la notifica al debitore di un atto di intimazione con cui, da un lato si individuano le merci sulle quali e esercitata la ritenzione e, dall’altro, viene intimato il pagamento del debito scaduto. Decorso un periodo di tempo variabile fra i cinque e i novanta giorni della notifica (a seconda che creditore e debitore abbiano domicilio o residenza nello stesso luogo o in luoghi diversi) senza che sia stata proposta opposizione, il creditore ha la possibilità di farsi nominare dal tribunale territorialmente competente un commissionario che proceda alla vendita delle merci. Il procedimento sinteticamente descritto rende evidente come il vettore disponga di un efficace strumento per la tutela dei propri crediti con tempistiche assai più rapide rispetto a quelle ordinarie. Strumento che, come si diceva, è tuttavia utilizzato in modo assai sporadico in parte perché poco conosciuto, ma in parte anche forse a causa della frequente difficoltà della categoria a fare valere in modo deciso molti degli efficaci strumenti che il nostro ordinamento ha introdotto a sua tutela.



Fonte: Uomini e Trasporti – giugno 2020

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