RC Auto: scatta l’obbligo di assicurazione anche per i veicoli fermi
Con il Decreto Legislativo del 22 novembre 2023 n. 184, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 2023, sono state apportate delle modifiche al codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005.
Il Dlgs in oggetto novella la definizione di veicolo intendendo per tale:
Il Dlgs in oggetto novella la definizione di veicolo intendendo per tale:
- qualsiasi veicolo a motore azionato esclusivamente da una forza meccanica che circola sul suolo ma non su rotaia, con una velocità di progetto massima superiore a 25 km/h;
- o un peso netto massimo superiore a 25 kg e una velocità di progetto massima superiore a 14 km/h;
- qualsiasi rimorchio destinato ad essere utilizzato con un veicolo, a prescindere che sia ad esso agganciato o meno;
- i veicoli elettrici leggeri.
Il decreto legislativo in questione stabilisce che sono soggetti all’obbligo di assicurazione civile verso i terzi tutte le tipologie di veicolo sopraindicate qualora utilizzate conformemente alla funzione del veicolo in quanto mezzo di trasporto al momento dell’incidente.
Questo principio si applica a prescindere dalle caratteristiche del veicolo, dal terreno su cui è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento.
Il provvedimento in questione riguarda anche i veicoli utilizzati esclusivamente in zone il cui accesso è soggetto a restrizioni e ammette la possibilità di stipulare da parte di soggetti pubblici o privati, polizze che coprano il rischio di una pluralità di veicoli, secondo la prassi contrattuale in uso, quando utilizzati per le attività proprie di tali soggetti e sempre che i veicoli siano analiticamente individuati nelle polizze.
A queste disposizioni si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 866 a euro 3.464. Questa sanzione amministrativa è ridotta ad un quarto quando l’assicurazione del veicolo per la responsabilità verso i terzi sia comunque resa operante nei quindici giorni successivi al termine.
La sanzione amministrativa è altresì ridotta ad un quarto quando l’interessato entro 30 giorni dalla contestazione della violazione esprime la volontà e provvede alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo.
Tuttavia, il decreto prevede delle deroghe per alcune categorie di veicoli:
Questo principio si applica a prescindere dalle caratteristiche del veicolo, dal terreno su cui è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento.
Il provvedimento in questione riguarda anche i veicoli utilizzati esclusivamente in zone il cui accesso è soggetto a restrizioni e ammette la possibilità di stipulare da parte di soggetti pubblici o privati, polizze che coprano il rischio di una pluralità di veicoli, secondo la prassi contrattuale in uso, quando utilizzati per le attività proprie di tali soggetti e sempre che i veicoli siano analiticamente individuati nelle polizze.
A queste disposizioni si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 866 a euro 3.464. Questa sanzione amministrativa è ridotta ad un quarto quando l’assicurazione del veicolo per la responsabilità verso i terzi sia comunque resa operante nei quindici giorni successivi al termine.
La sanzione amministrativa è altresì ridotta ad un quarto quando l’interessato entro 30 giorni dalla contestazione della violazione esprime la volontà e provvede alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo.
Tuttavia, il decreto prevede delle deroghe per alcune categorie di veicoli:
- i veicoli formalmente ritirati dalla circolazione nonché quelli il cui uso è vietato, in via temporanea o permanente, in forza di una misura adottata dall’autorità competente conformemente alla normativa vigente, non sono soggetti all’obbligo di assicurazione;
- quando il veicolo non è idoneo all’uso come mezzo di trasporto;
- quando l’utilizzo del veicolo è stato volontariamente sospeso per effetto di una formale comunicazione all’impresa di assicurazione. Il termine di sospensione, inizialmente comunicato dal soggetto legittimato, può essere prorogato più volte, previa formale comunicazione all’impresa di assicurazione da effettuarsi entro dieci giorni prima della scadenza del periodo di sospensione in corso e non può avere una durata superiore a dieci mesi, rispetto all’annualità.
Si rinvia ad una lettura attenta della disposizione in oggetto per ulteriori delucidazioni.
Fonte: Assotir