Responsabilità del vettore per mancata riconsegna dei pallet
La legislazione nazionale in tema di autotrasporto è ricca di norme che, sulla carta, potrebbero contribuire a garantire maggiore equilibrio nei rapporti contrattuali fra parte debole (l’autotrasportatore) e parte forte (committente).
Molto spesso, tuttavia, norme invocabili dai vettori a proprio favore trovano scarso o, talvolta, nullo ambito di applicazione. Rientra in tale categoria di norme l’art. 11bis del D.lgs 286/2005, introdotto nel febbraio 2011 per tutelare quei vettori che si imbattevano (prevalentemente nei trasporti da e per la GDO) nell'annoso problema della movimentazione e successiva restituzione dei pallet.
La norma citata stabilisce che “nell’ipotesi in cui la merce da trasportare sia imballata, oppure stivata su apposite unità per la sua movimentazione, il vettore, al termine dell'operazione di trasporto, non ha alcun obbligo di gestione e non è tenuto alla restituzione degli imballaggi o delle unità di movimentazione utilizzate”.
La regola generale, dunque, è quella dell'irresponsabilità del vettore per l'eventuale mancata consegna del pallet: regola generale che ammette, tuttavia, deroghe su base pattizia. Il secondo comma dell’art. 11bis stabilisce, infatti, che “qualora il committente e il destinatario della merce si siano accordati per la riconsegna degli imballaggi o delle unità di movimentazione, il vettore non è responsabile per il rifiuto di restituzione da parte del destinatario di unità di movimentazione di numero o di qualità inferiore rispetto a quelle con cui è stato effettuato il trasporto, ed ha comunque diritto ad un compenso per ogni prestazione accessoria eseguita”.
Nella pratica, la regola generale dell’art. 11bis primo comma (ossia, la non responsabilità del vettore per mancata restituzione dei pallet) è largamente meno diffusa rispetto all'ipotesi che dovrebbe rappresentare l’eccezione, ossia la responsabilità del vettore introdotta contrattualmente. Nel nostro ordinamento, infatti, l'esistenza di un accordo contrattuale può desumersi dall'esistenza di un'esplicita pattuizione o per fatti concludenti. Molto spesso vettore e committente, pur nel silenzio sul punto del contratto che li lega, instaurano una prassi tale per cui viene tenuta la contabilità dei bancali ricevuti e riconsegnati dal vettore. La presenza di tale contabilità può essere interpretata come un comportamento che testimonia un accordo derogativo dell'esclusione di responsabilità del vettore per la mancata riconsegna dei bancali. Tale schema, introdotto nel 2011, potrebbe oggi considerarsi superato con la pubblica zione in Gazzetta Ufficiale della legge con versione del Decreto Ucraina (si tratta della L. 51 del 20 maggio 2022).
Rispetto all'originaria formulazione, tale legge introduce, fra gli altri, l’art. 17ter rubricato “Disciplina del sistema di interscambio pallet”, in cui si stabilisce che “i soggetti che ricevono, a qualunque titolo, fatta salva la compravendita, i pallet di cui all'articolo 17-bis sono obbligati alla restituzione al proprietario o al committente di un uguale numero di pallet della medesima tipologia, con caratteristiche tecnico-qualitative assimilabili o equiparabili a quelle dei pallet ricevuti”.
Al secondo comma prevede poi che, “fatto salvo il caso in cui siano stati espressamente dispensati dal proprietario o dal committente, l'obbligo di cui al comma 1 permane in carico ai soggetti tenuti alla restituzione dei pallet, indipendentemente dallo stato di conservazione e dalla conformità tecnica degli stessi. La tipologia dei pallet interscambiabili di cui all'articolo 17-bis è indicata sui relativi documenti di trasporto del mittente e non è modificabile dai soggetti riceventi”.
La nuova normativa, dunque, ha totalmente ribaltato le originarie previsioni, introducendo al primo comma (quale regola generale) la responsabilità del vettore (al pari di qualunque altro soggetto che ne riceva la detenzione) per la restituzione dei pallet. Tale responsabilità viene meno solo nel caso di espressa liberatoria da parte del committente.
La novità è troppo recente per poter registrare reazioni delle organizzazioni di categoria dei vettori rispetto al venir meno di una delle norme poste a loro tutela. In ogni caso, come anticipato, la non responsabilità dei vettori per la mancata riconsegna dei pallet era sino ad oggi più teorica che effettiva: occorrerebbe, quindi, chiedersi se la nuova norma non abbia quantomeno il pregio di disciplinare la fattispecie in modo conforme a quanto quasi sempre avviene nella prassi, consentendo così a tutti i protagonisti di questa tipologia di trasporto di organizzare le proprie attività sgombrando il campo da potenziali tutele che hanno dimostrato elevati margini di aleatorietà nell'applicazione pratica.
Molto spesso, tuttavia, norme invocabili dai vettori a proprio favore trovano scarso o, talvolta, nullo ambito di applicazione. Rientra in tale categoria di norme l’art. 11bis del D.lgs 286/2005, introdotto nel febbraio 2011 per tutelare quei vettori che si imbattevano (prevalentemente nei trasporti da e per la GDO) nell'annoso problema della movimentazione e successiva restituzione dei pallet.
La norma citata stabilisce che “nell’ipotesi in cui la merce da trasportare sia imballata, oppure stivata su apposite unità per la sua movimentazione, il vettore, al termine dell'operazione di trasporto, non ha alcun obbligo di gestione e non è tenuto alla restituzione degli imballaggi o delle unità di movimentazione utilizzate”.
La regola generale, dunque, è quella dell'irresponsabilità del vettore per l'eventuale mancata consegna del pallet: regola generale che ammette, tuttavia, deroghe su base pattizia. Il secondo comma dell’art. 11bis stabilisce, infatti, che “qualora il committente e il destinatario della merce si siano accordati per la riconsegna degli imballaggi o delle unità di movimentazione, il vettore non è responsabile per il rifiuto di restituzione da parte del destinatario di unità di movimentazione di numero o di qualità inferiore rispetto a quelle con cui è stato effettuato il trasporto, ed ha comunque diritto ad un compenso per ogni prestazione accessoria eseguita”.
Nella pratica, la regola generale dell’art. 11bis primo comma (ossia, la non responsabilità del vettore per mancata restituzione dei pallet) è largamente meno diffusa rispetto all'ipotesi che dovrebbe rappresentare l’eccezione, ossia la responsabilità del vettore introdotta contrattualmente. Nel nostro ordinamento, infatti, l'esistenza di un accordo contrattuale può desumersi dall'esistenza di un'esplicita pattuizione o per fatti concludenti. Molto spesso vettore e committente, pur nel silenzio sul punto del contratto che li lega, instaurano una prassi tale per cui viene tenuta la contabilità dei bancali ricevuti e riconsegnati dal vettore. La presenza di tale contabilità può essere interpretata come un comportamento che testimonia un accordo derogativo dell'esclusione di responsabilità del vettore per la mancata riconsegna dei bancali. Tale schema, introdotto nel 2011, potrebbe oggi considerarsi superato con la pubblica zione in Gazzetta Ufficiale della legge con versione del Decreto Ucraina (si tratta della L. 51 del 20 maggio 2022).
Rispetto all'originaria formulazione, tale legge introduce, fra gli altri, l’art. 17ter rubricato “Disciplina del sistema di interscambio pallet”, in cui si stabilisce che “i soggetti che ricevono, a qualunque titolo, fatta salva la compravendita, i pallet di cui all'articolo 17-bis sono obbligati alla restituzione al proprietario o al committente di un uguale numero di pallet della medesima tipologia, con caratteristiche tecnico-qualitative assimilabili o equiparabili a quelle dei pallet ricevuti”.
Al secondo comma prevede poi che, “fatto salvo il caso in cui siano stati espressamente dispensati dal proprietario o dal committente, l'obbligo di cui al comma 1 permane in carico ai soggetti tenuti alla restituzione dei pallet, indipendentemente dallo stato di conservazione e dalla conformità tecnica degli stessi. La tipologia dei pallet interscambiabili di cui all'articolo 17-bis è indicata sui relativi documenti di trasporto del mittente e non è modificabile dai soggetti riceventi”.
La nuova normativa, dunque, ha totalmente ribaltato le originarie previsioni, introducendo al primo comma (quale regola generale) la responsabilità del vettore (al pari di qualunque altro soggetto che ne riceva la detenzione) per la restituzione dei pallet. Tale responsabilità viene meno solo nel caso di espressa liberatoria da parte del committente.
La novità è troppo recente per poter registrare reazioni delle organizzazioni di categoria dei vettori rispetto al venir meno di una delle norme poste a loro tutela. In ogni caso, come anticipato, la non responsabilità dei vettori per la mancata riconsegna dei pallet era sino ad oggi più teorica che effettiva: occorrerebbe, quindi, chiedersi se la nuova norma non abbia quantomeno il pregio di disciplinare la fattispecie in modo conforme a quanto quasi sempre avviene nella prassi, consentendo così a tutti i protagonisti di questa tipologia di trasporto di organizzare le proprie attività sgombrando il campo da potenziali tutele che hanno dimostrato elevati margini di aleatorietà nell'applicazione pratica.
Fonte: Uomini e Trasporti