Concentratissimi: la sostituzione degli pneumatici
Gli errori non sono ammessi in caso di sostituzione pneumatici perché le conseguenze possono essere gravissime e il gommista ne risponde, civilmente e penalmente. Un’operazione che richiede i giusti tempi.
Potrebbe sembrare un’operazione semplice ma non è affatto così. Stiamo parlando del cambio gomme.
Chi lo esegue si assume precisi rischi se il lavoro non viene eseguito correttamente. Occorre prestare attenzione al senso di rotazione degli pneumatici, verificare la perfetta aderenza della gomma al cerchio, avvitare i bulloni con apposito serraggio a croce, impostare una corretta equilibratura per evitare vibrazioni in viaggio, controllare la tenuta delle valvole in fase di gonfiaggio, ecc...
L’intervento, se eseguito con i giusti strumenti e personale specializzato, può essere ultimato in un lasso di tempo piuttosto breve. Ciclicamente, però, tradizionalmente prima della stagione invernale e di quella estiva, le richieste di cambio gomme crescono in modo esponenziale; il cliente ha sempre fretta e il gommista fa quello che può. Nello smontare e rimontare le gomme in velocità può scappare l’errore. Il gommista ne risponde, sia civilmente che penalmente, e non solo nei confronti del cliente. Se l’officina fornisce al cliente pneumatici nuovi assume la veste di venditore, con tutte le conseguenze che derivano in termini di garanzia del prodotto fornito; pertanto, risponde dei vizi/difformità del bene purché denunciati entro otto giorni dalla scoperta; se il committente è un consumatore si applicheranno invece le disposizioni del Codice del Consumo con più ampi termini di garanzia (2 anni) e di denuncia (2 mesi).
IN CASO DI INFORTUNIO
Nell’attività di montaggio degli pneumatici il gommista è anche prestatore d’opera del committente (art. 2222 Codice Civile e ss.) e, come tale, è obbligato a eseguire il lavoro richiesto a regola d’arte. Nel 2017 la Corte di Appello di Venezia ha confermato una pronuncia del Tribunale di Vicenza del 2013 che aveva condannato il titolare di un’officina al risarcimento di 400 mila euro per avere montato un pneumatico con un solo bullone, causando così un grave sinistro stradale nell’immediatezza dell’intervento.
L’officina non risponde solo nei riguardi dei clienti: se durante le lavorazioni il dipendente si infortuna (per esempio nello scoppio accidentale del pneumatico nella fase di gonfiaggio), l’officina sarà chiamata a rispondere del reato di lesioni personali colpose qualora sia accertata la violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro (art. 590 c.p.c. – cfr. Cass. Pen. Sez. IV, 30.11.2012 n. 46448), senza considerare l’obbligo di risarcire il danno.
Per prevenire spiacevoli sorprese sarebbe bene dotarsi di una buona polizza assicurativa. Il consiglio di sempre.
Attenzione, infine, al corretto smaltimento degli Pneumatici Fuori Uso (PFU) che coinvolge anche il rivenditore (D. lgs 152/06 e D.M. 11 aprile 2011, n. 82).
Fonte: Vie e Trasporti – agosto/settembre 2020