Verso l’autorizzazione per le revisioni dei veicoli superiori a 35Q
Con decreto ministeriale del 21 settembre 2023 è stato modificato il decreto n.446 del 2021 relativo alla disciplina della revisione dei veicoli pesanti. Le modifiche che sono state apportate sono finalizzate a favorire l’accesso al mercato di un maggior numero di imprese.
Riguardo i requisiti per ottenere l’autorizzazione, viene chiarito che i locali devono essere destinati esclusivamente alle operazioni di revisione e separati da quelli eventualmente utilizzati per l’attività di autoriparazione. Vengono definiti le dimensioni degli spazi necessari ad ottenere l’autorizzazione.
L’autorizzazione per esercitare l’attività di revisione deve essere richiesta alla provincia o città metropolitana competente in ragione della sede dell’operatore autorizzato, mentre l’idoneità dei locali, attrezzature e strumentazioni viene richiesta dalla provincia all’UMC competente per territorio. Constatata la sussistenza di tutti i requisiti, la provincia rilascia l’autorizzazione e ne dà comunicazione al CED per l’iscrizione dell’operatore autorizzato nel registro dei centri autorizzati (RCC). La validità dell’autorizzazione è subordinata alla permanenza nel tempo di tutti i requisiti richiesti e gli operatori autorizzati devono comunicare tempestivamente ogni variazione da cui derivi la perdita dei requisiti stessi, dotandosi di personale idoneo a garantire il supporto all’ispettore incaricato della revisione dei veicoli.
Riguardo alla figura dell’ispettore autorizzato, viene ribadito che per la revisione dei veicoli pesanti non può in alcun caso svolgere tale attività presso l’operatore autorizzato con il quale ha un rapporto di lavoro subordinato. In sede di iscrizione al RUI (registro Unico Iscrizioni), deve sottoscrivere una dichiarazione di non sussistenza di condizioni di incompatibilità o conflitto di interessi rispetto agli operatori autorizzati operanti nell’ambito della competenza territoriale degli Uffici della motorizzazione civile o sezioni delle DGT presso i quali si è dichiarato disponibile ad operare.
La disciplina transitoria dei centri privati (centri 870) prevede che gli stessi possono continuare ad operare fino al diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto MIT-MEF relativo alla determinazione delle tariffe per le operazioni di revisione sui veicoli pesanti svolte nei centri privati.
In virtù di quanto sopra il Gruppo Valiani, tramite la Società Valiani Giuliano & Figli snc, si è già attivata presso l’Amministrazione Provinciale per ottenere l’autorizzazione a diventare un centro privato per effettuare le revisioni dei veicoli pesanti superiori a 35q.
L’esperienza di molti anni, la disponibilità di spazi ed attrezzature adeguate consentono di rappresentare la prima esperienza-pilota a livello provinciale.
Riguardo i requisiti per ottenere l’autorizzazione, viene chiarito che i locali devono essere destinati esclusivamente alle operazioni di revisione e separati da quelli eventualmente utilizzati per l’attività di autoriparazione. Vengono definiti le dimensioni degli spazi necessari ad ottenere l’autorizzazione.
L’autorizzazione per esercitare l’attività di revisione deve essere richiesta alla provincia o città metropolitana competente in ragione della sede dell’operatore autorizzato, mentre l’idoneità dei locali, attrezzature e strumentazioni viene richiesta dalla provincia all’UMC competente per territorio. Constatata la sussistenza di tutti i requisiti, la provincia rilascia l’autorizzazione e ne dà comunicazione al CED per l’iscrizione dell’operatore autorizzato nel registro dei centri autorizzati (RCC). La validità dell’autorizzazione è subordinata alla permanenza nel tempo di tutti i requisiti richiesti e gli operatori autorizzati devono comunicare tempestivamente ogni variazione da cui derivi la perdita dei requisiti stessi, dotandosi di personale idoneo a garantire il supporto all’ispettore incaricato della revisione dei veicoli.
Riguardo alla figura dell’ispettore autorizzato, viene ribadito che per la revisione dei veicoli pesanti non può in alcun caso svolgere tale attività presso l’operatore autorizzato con il quale ha un rapporto di lavoro subordinato. In sede di iscrizione al RUI (registro Unico Iscrizioni), deve sottoscrivere una dichiarazione di non sussistenza di condizioni di incompatibilità o conflitto di interessi rispetto agli operatori autorizzati operanti nell’ambito della competenza territoriale degli Uffici della motorizzazione civile o sezioni delle DGT presso i quali si è dichiarato disponibile ad operare.
La disciplina transitoria dei centri privati (centri 870) prevede che gli stessi possono continuare ad operare fino al diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto MIT-MEF relativo alla determinazione delle tariffe per le operazioni di revisione sui veicoli pesanti svolte nei centri privati.
In virtù di quanto sopra il Gruppo Valiani, tramite la Società Valiani Giuliano & Figli snc, si è già attivata presso l’Amministrazione Provinciale per ottenere l’autorizzazione a diventare un centro privato per effettuare le revisioni dei veicoli pesanti superiori a 35q.
L’esperienza di molti anni, la disponibilità di spazi ed attrezzature adeguate consentono di rappresentare la prima esperienza-pilota a livello provinciale.