Decontribuzione premi di produttività e contributo aggiuntivo IVS
INPS messaggio n. 1817 del 10/05/2019
Con questa nota, l’Inps ha fornito chiarimenti sul contributo aggiuntivo IVS pari allo 0,50% della retribuzione imponibile e sulla decontribuzione dei premi di produttività. In particolare, per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro, è ridotta di 20 punti percentuali l’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per il regime relativo all’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (IVS) su una quota di erogazioni non superiore a 800.000,00 euro. La norma prevede che sulla medesima quota non ci sia alcuna retribuzione a carico del lavoratore e che in misura corrispondente sia ridotta l’aliquota contributiva di compiuto ai fini pensionistici. Relativamente alla contribuzione aggiuntiva IVS a carico del datore, pari allo 0,50% della retribuzione imponibile, si prevede che la stessa rientri nell’ambito di applicazione della decontribuzione, come sopra specificata. Pertanto, in continuità con quanto previsto in relazione all’incidenza su tale aliquota aggiuntiva dello sgravio contributivo sulle retribuzioni di secondo livello, i datori che fruiscono della riduzione contributiva sui premi di produttività (20 punti percentuali IVS) applicano detta riduzione anche all’aliquota aggiuntiva dello 0,50%.
In considerazione del fatto che è prevista una detrazione della quota annua del trattamento di fine rapporto in misura pari al predetto incremento contributivo, una volta applicato l’esonero dal versamento del contributo aggiuntivo IVS sul premio, lo stesso datore di lavoro non deve operare il correlato abbattimento sulla quota annua del trattamento di fine rapporto del lavoratore. L’operazione, pertanto, determina un TFR leggermente più elevato per il dipendente, in forza della mancata applicazione del suddetto contributivo aggiuntivo.
Fonte: DKV