Le nuove mansioni del responsabile tecnico dei rifiuti
“La nostra azienda trasporta rifiuti e ha sempre nominato un responsabile tecnico. Negli ultimi anni, però, sono cambiati diversi compiti di tale figura, alcuni di questi sono stati chiariti in disposizioni molto recenti. Quali sono queste nuove mansioni?”
“Il Responsabile Tecnico, che può essere esterno all’impresa, avrà il compito di controllare il rispetto delle normative, di verificare i titoli autorizzativi, di formare il personale viaggiante e gli addetti coinvolti nella gestione dei rifiuti e di definire specifiche procedure inserendo il tutto in un Sistema di Gestione”.
Le normative che regolano il trasporto dei rifiuti richiedono, tra i vari adempimenti,l’individuazione e la nomina del Responsabile Tecnico dei rifiuti, individuato con l’acronimo di “RT”. Tali disposizioni, per questa figura, sono state oggetto di diverse modifiche nel tempo, sia per quanto riguarda i requisiti, sia rispetto a compiti e responsabilità.
Per quanto riguarda i requisiti, dal 16 ottobre 2017 si è passati dal sistema che preveda l’acquisizione dei requi di 5 anni che potrà essere rinnovata tramite nuova verifica di aggiornamento.
La normativa ha previsto anche un regime transitorio per chi, alla data del 16 ottobre 2017, aveva già maturato i requisiti di RT: in questo caso non è necessaria la verifica iniziale, ma solo quella di aggiornamento da svolgere entro i 5 anni (16 ottobre 2022) e pertanto l’RT potrà continuare a svolgere la mansione anche per altre imprese iscritte o che si iscrivono nella stessa categoria, stessa classe o classi inferiori.
Relativamente ai compiti e responsabilità, il DM 120 del 2014 del Ministero dell’Ambiente, che ha avviato un profondo processo di modifica dell’Albo Gestori Ambientali, preveda all’art. 12 che l’RT avesse il compito di porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell’impresa nel rispetto della normativa vigente e di vigilare sulla corretta applicazione della stessa, prevedendo al contempo, la possibilità di dettagliare più specificamente tali compiti.
Con la delibera numero 1 del 23 gennaio 2019 l’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha definito in maniera puntuale i compiti del Responsabile Tecnico avvicinandolo molto alle figure del Preposto per la Salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008), al Consulente per la Sicurezza del trasporto di Merci Pericolose (normativa Adr e D. Lsg. 35/2010) e al responsabile dei sistemi di Gestione per la Qualità, la Sicurezza e l’Ambiente.
In particolare sono stati previsti compiti generali e compiti specifici in base alle categorie d’iscrizione. Tra i compiti generali ci sono il coordinamento dell’attività degli addetti dell’impresa, la definizione di procedure per la gestione delle situazioni d’urgenza ed emergenza e per evitare che si rispettano, la vigilanza sulla corretta osservanza delle prescrizioni dei provvedimenti di iscrizione e la verifica della validità di iscrizione e la verifica della validità di iscrizioni autorizzazioni dei soggetti ai quali vengono affidati i rifiuti.
Tra quelli specifici, per le categorie 1 (rifiuti urbani), 4 (rifiuti speciali non pericolosi), 5 (rifiuti speciali pericolosi) e troviamo:
• La redazione e sottoscrizione delle perizie tecniche (compito già presente) e il controllo e la verifica della permanenza delle caratteristiche;
• La massa in atto di una serie di procedure per controllare che il codice CER del rifiuto trasportato sia presente nel titolo autorizzativo, per verificare (da parte dei conducenti) prima del carico il rispetto delle normative applicabili controllando, almeno visivamente, la rispondenza dei rifiuti da trasportare rispetto alle informazioni contenute nel Formulario;
• La definizione delle modalità per la corretta esecuzione delle operazioni di carico, scarico, trasbordo dei rifiuti nonché per garantire la sicurezza del carico durante il trasporto e la presenza dei documenti previsti e delle attrezzature necessarie;
• La programmazione della formazione dei conducenti e degli addetti dell’impresa;
• Il coordinamento dei conducenti in caso di difformità del carico.
In conclusione il Responsabile Tecnico che può essere esterno all’impresa, avrà il compito di controllare il rispetto delle normative, di verificare i titoli autorizzativi, di formare il personale viaggiante e gli addetti coinvolti nella gestione sei rifiuti e di definire specifiche procedure inserendo il tutto in un Sistema di Gestione.
Fonte: Uomini e Trasporti – marzo 2019