Patenti e attestazioni sanitarie: il MIT chiarisce le proroghe
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con circolare n.22208 del 12 agosto scorso, ha aggiornato le proroghe di validità dei documenti abilitativi alla guida tenendo conto da un lato della modifica inserita all’art.104, comma 1, del decreto legge “Cura Italia”, per cui la validità ultima dei documenti di identità con scadenza dal 31 gennaio scorso è stata portata al 31 dicembre 2020, dall’altro della delibera del Consiglio dei Ministri del 29 Luglio 2020 che ha prorogato lo stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020.
Le novità riportate dalla circolare in oggetto riguardano sostanzialmente le patenti di guida e non le CQC, infatti la proroga dello stato di emergenza al 15 ottobre non ha riguardato la norma del decreto “Cura Italia” (art. 103, comma 2) in cui ricade la proroga delle CQC in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, al 90 giorno successivo alla dichiarazione della fine dello stato di emergenza; di conseguenza, per esse rimane ferma la proroga fino al 29 ottobre prossimo (frutto della precedente scadenza dello stato di emergenza al 31 luglio) ovvero, per le CQC in scadenza dal 30 marzo 2020 al 31 agosto 2020, quella dei 7 mesi prevista dall’art. 2 del Regolamento UE 2020/698.
Inoltre, ricordiamo anche che con la decisione del 20 agosto scorso, la Commissione UE ha autorizzato l’Italia a prorogare di ulteriori 4 mesi le scadenze previste dal Regolamento 2020/698 e rimaniamo in attesa di istruzioni più dettagliate da parte del Ministero.
Di seguito riepiloghiamo le principali novità introdotte dalla circolare in oggetto:
PATENTI DI GUIDA
• Le patenti di guida in scadenza dal 31 gennaio 2020 al 30 dicembre 2020, sono prorogate fino al 31 dicembre 2020 sul territorio nazionale ( 104 del d.l. 18/2020). Per condurre al di fuori dei confini nazionali, occorre tener conto della disposizione di cui all’art. 2, regolamento UE 2020/698, ai sensi del quale, la patenti scadute dal 1° febbraio al 31 agosto 2020 sono prorogate di validità per un periodo di sette mesi dalla data di scadenza su di esse indicata;
• il termine previsto dall’art. 122, comma 1, del codice della strada - decorrente dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente di guida - qualora in scadenza nel periodo ricompreso tra il 31 gennaio e il 15 ottobre 2020, è prorogato al 13 gennaio 2021 (d.d. 268 del 12 agosto 2020);
• le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida, di cui all’art. 122 del codice della strada, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 28 ottobre 2020, sono prorogate fino al 13 gennaio 2021 (d.d. 268 del 12 agosto 2020).
ATTESTAZIONI SANITARIE
• i certificati medici, rilasciati dai sanitari indicati all’art. 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il conseguimento della patente di guida, il cui termine di scadenza trimestrale (se emesso da un medico monocratico), o semestrale, se emesso da una commissione medica locale) per poter essere allegato ad una istanza di conseguimento della patente di guida, che cadono tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020);
• i permessi provvisori di guida, rilasciati ai sensi dell’art. 59 della legge 29 giugno 2010, n. 120, ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi ad accertamento sanitario presso le commissioni mediche locali, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, del d.l. 18/2020).
Fonte: Assotir