22 Dicembre 2024
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Investimenti per il rinnovo del parco veicolare biennio 2020-2021

È stato finalmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.206 del 19 agosto 2020 il Decreto Direttoriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.145 del 7 agosto scorso, relativo alle disposizioni di attuazione delle misure incentivanti a favore degli investimenti delle imprese di autotrasporto per il biennio 2020-2021.

Con tale provvedimento il MIT ha definito le modalità operative connesse al precedente Decreto Ministeriali n.203 del 12 maggio scorso (di cui avevamo dato ampia informativa sulle pagine del nostro sito) riguardanti le modalità per accedere ai contributi ministeriali previsti per tutti gli investimenti effettuati dalle imprese di trasporto merci conto terzi in data successiva al 27 luglio scorso (giorno della pubblicazione in G.U del Decreto Ministeriale).

Nel Decreto Direttoriale vengono stabilite le modalità di accesso ai contributi che prevedono tre distinte fasi:

1. La presentazione delle domande di ammissione per entrare in graduatoria e prenotare le risorse disponibili;
2. La rendicontazione degli investimenti oggetto delle richieste di contributi;
3. L’istruttoria procedimentale.

Analizziamo più nel dettaglio ciascuna delle fasi sopracitate.


1. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE PER LA PRENOTAZIONE DELLE RISORSE

Così come stabilito all’art.3, commi 3 e 4 del Decreto Direttoriale, le domande di prenotazione dei fondi potranno essere presentate secondo le seguenti scadenze:

• Dalle ore 10,00 del 1° ottobre 2020 ed entro e non oltre le ore 8,00 del 16 novembre 2020;
• Dalle ore 10,00 del 14 maggio 2021 ed entro e non oltre le ore 8,00 del 30 giugno 2021.

Le risorse finanziarie complessive, pari a 122.225.624 euro, sono divise equamente per i due periodi sopracitati secondo le percentuali originarie di stanziamento previste per ogni singola tipologia di investimento, così come previsto dall’art.1, comma 5 del D.M.

Come per lo scorso anno, sarà RAM S.p.a, in qualità di soggetto gestore, a provvedere alla creazione di 4 contatori distinti per ognuna delle tipologie ammissibili di investimento, con il compito di aggiornare periodicamente le risorse disponibili in funzione delle istanze pervenute. I contatori potranno essere consultabili all’indirizzo http://www.ramspa.it/contributi-gli-investimenti-vii-edizione.

Qualora si esaurissero i fondi, le domande saranno in ogni caso proponibili e verranno accettate con riserva; l’istruttoria avverrà seguendo l’ordine di presentazione delle domande fino ad esaurimento delle risorse.

Le domande di ammissione ai contributi 2020-2021 dovranno essere inviate esclusivamente all’indirizzo PEC ram.investimenti2020@legalmail.it e, a pena di nullità, dovranno contenere la seguente documentazione:

1. modello di istanza (reperibile sul sito internet del soggetto gestore RAM) debitamente compilato attraverso apposito format informatico in tutte le sue parti e firmato digitalmente dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa;
2. copia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante o procuratore dell'impresa;
3. eventuale idoneo atto di delega in caso di presentazione della domanda tramite procuratore;
4. copia del contratto di acquisizione dei beni oggetto d'incentivazione, comprovante quanto dichiarato nel modello di istanza, con data successiva a quella di entrata in vigore del DM 203/2020 (quindi, successiva al 27 Luglio scorso) e debitamente sottoscritto dalle parti. Il contratto deve essere firmato con firma digitale dal legale rappresentante o dal procuratore dell'impresa e contenere, nel caso di acquisto di rimorchi o semirimorchi, l'indicazione del costo di acquisizione dei dispositivi innovativi (art. 3, comma 5, lettera a), del DM).

L’ordine di prenotazione verrà stilato in base alla data e all’ora di arrivo della domanda di ammissione tramite PEC.

RAM S.p.a pubblicherà l'elenco delle domande pervenute indipendentemente dalla regolarità formale e sostanziale delle stesse, che sarà verificata solo in un secondo momento: per le domande del primo periodo l'elenco sarà pubblicato entro il 1° dicembre 2020, mentre per quelle del secondo periodo la pubblicazione avverrà entro il 15 luglio 2021. Il link per accedere ai predetti elenchi, che costituiranno l'ordine di priorità acquisito, verrà pubblicato sul sito internet del MIT nella sezione “autotrasporto” – “contributi ed incentivi per l'anno 2020”.

Ricordiamo che, inoltre, l’art.3, comma 9 del Decreto Direttoriale, prevede espressamente che l’impresa possa annullare l’istanza precedentemente inoltrata e/o trasmettere una nuova domanda in annullamento della precedente, riportando come oggetto della PEC la dicitura “annullamento istanza”, con l’effetto tuttavia di perdere il piazzamento in graduatoria frutto della domanda annullata per occupare una nuova posizione in coda.


2. LA RENDICONTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI OGGETTO DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTI

Una volta che le imprese hanno prenotato le risorse nelle due tranche sopra descritte, le stesse dovranno dimostrare di aver perfezionato l’investimento che ricordiamo deve essere stato effettuato a partire dal 28 luglio scorso (giorno successivo alla pubblicazione in G.U. del Decreto Ministeriale). Questa condizione è fondamentale per poter richiedere l’erogazione del contributo.

La rendicontazione degli investimenti effettuati dall’impresa dovrà essere effettuata tramite piattaforma informatica che verrà resa nota all’indirizzo http://www.mit.gov.it/documentazione/autotrasporto-merci-contributi-ed-incentivi-per-lanno-2020-formazione-e-investimenti e sul sito della RAM all’indirizzo http://www.ramspa.it/contributi-gli-investimenti-vii-edizione.

La rendicontazione si articolerà mediante i seguenti passaggi:

• Le imprese che hanno presentato istanza nel primo periodo di incentivazione (1°ottobre – 16 novembre 2020), devono inviare la documentazione richiesta dalle ore 10.00 del 1° dicembre 2020 ed entro le ore 16 del 30 aprile 2021;
• le imprese che hanno presentato istanza nel secondo periodo di incentivazione (14 maggio – 30 giugno), devono trasmettere la documentazione pertinente dalle ore 10 del 15 luglio 2021 ed entro le ore 16 del 15 dicembre 2021.

Oltre alla documentazione tecnica specifica per ciascuna tipologia di investimenti richiesta, la rendicontazione richiede anche la trasmissione della prova documentale dell’intero pagamento del prezzo, mediante la produzione della fattura debitamente quietanzata da cui risulti il prezzo del bene e, nel caso delle acquisizioni di rimorchi e semirimorchi per il trasporto intermodale, anche del prezzo pagato per i dispositivi innovativi di cui all’art.3, comma 5, lett. a) del D.M. (art.4, commi 2 e 3 del D.D.).

Negli acquisiti in leasing finanziario, è necessario dare prova del pagamento dei canoni in scadenza alla data ultima per l'invio della documentazione, tramite la fattura rilasciata dalla società di leasing, debitamente quietanzata, oppure con copia della ricevuta dei bonifici bancari effettuati dall’utilizzatore a favore della suddetta società. Sempre in caso di leasing, occorrerà poi dimostrare la piena disponibilità del bene, producendo copia del verbale di presa in consegna

Nel caso di acquisto di veicoli, la concessione dell'incentivo è subordinata anche alla dimostrazione che la data di prima immatricolazione dei veicoli, comprovabile con ricevuta (mod. TT 2119) rilasciata dall'UMC, sia avvenuta in Italia fra la data di pubblicazione del DM ed il termine ultimo per la presentazione della rendicontazione per ciascun periodo di incentivazione.

In nessun caso, vengono considerate le acquisizioni di veicoli effettuate all'estero, ovvero immatricolati all'estero, anche se successivamente reimmatricolati in Italia a chilometri “zero”.

Evidenziamo, inoltre, che qualora l’impresa non dia seguito alla prenotazione delle risorse effettuata nel primo periodo di prenotazione (1°Ottobre /16 Novembre 2020), completando la fase di rendicontazione dell’investimento nei termini, sarà esclusa dalla presentazione di una nuova domanda di prenotazione durante la seconda fase (14 maggio 2021/ 30 giugno 2021).

C’è di più, l’Amministrazione potrà tener conto di questo comportamento, anche nell’ambito di successive edizioni di incentivazione (artt 3 comma 5 e 4 comma 5 del Decreto Dirigenziale).

Per quanto attiene, invece, ad ipotetiche lacune sanabili nella rendicontazione, RAM S.p.a richiede all’impresa – sempre tramite PEC - le opportune integrazioni concedendo a tal fine un termine perentorio non superiore a 15 giorni. Se entro questo termine l’impresa omette o fornisce un riscontro insufficiente, l’istruttoria verrà conclusa sulla base della documentazione disponibile. In ogni caso, le integrazioni istruttorie non potranno chiedersi, per l’assenza di documentazione che andava trasmessa a pena di esclusione.

Gli articoli dal 5 al 10 del Decreto Direttoriale specificano la documentazione da produrre durante la fase di rendicontazione per ogni tipologia di investimento ammissibile a contributo che ricordiamo essere:

• veicoli a trazione alternativa a metano CNG e LNG e trazione elettrica (art. 1, comma 5, lett. a) del DM);
• radiazione per rottamazione di veicoli di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate e contestuale acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica conformi alla normativa euro VI di massa complessiva a partire da 7 ton (art. 1, comma 5, lett. b), numero 1 del DM);
• acquisto di veicoli commerciali leggeri euro 6D TEMP di massa complessiva a pieno carico pari o superiore alle 3,5 tonnellate fino a 7 tonnellate, con contestuale rottamazione dei veicoli della medesima tipologia (art. 1, comma 5, lett. b), numero 2, del DM);
• acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica per il trasporto combinato (art. 1, comma 5, lett. c), del DM);
• acquisizione di rimorchi, semirimorchi e equipaggiamento per autoveicoli speciali superiori alle 7 tonnellate allestiti per trasporti ATP e sostituzione delle unità frigorifere/calorifere (art. 3, comma 5, lett. c), del DM;
• acquisizione di casse mobili e rimorchi o semirimorchi portacasse (art. 1, comma 5, lett. d), del DM.

Ovviamente, per una descrizione più analitica della documentazione rinviamo alla lettura dei sopracitati articoli.

Per quanto attiene la cumulabilità degli aiuti ricordiamo che:

• Ai sensi dell'art. 8, commi 3, 4 e 5 del regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, in caso di identità di costi ammissibili e dei beni oggetto degli incentivi, gli aiuti erogati ai sensi del summenzionato regolamento non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato;
• Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del regolamento d'esenzione di cui sopra non possono essere cumulati con aiuti erogati ai sensi del regolamento (UE) 1407 della Commissione del 18 dicembre 2013 («de minimis») relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un’intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti ai sensi del regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014.

Per la verifica di quanto sopra, l’Amministrazione si avvale del Registro nazionale sugli aiuti di Stato, gestito dal MISE.

Infine, è bene ricordare che l’art.14 del decreto in oggetto dispone in merito alle verifiche e controlli che l’Amministrazione potrà effettuare successivamente all'erogazione degli incentivi con possibilità di procedere, in via di autotutela, ad annullare il relativo provvedimento di concessione e di disporne anche la restituzione, qualora vi siano gravi irregolarità in relazioni alle dichiarazioni sostitutive rese e in caso di violazione dell'art. 1, comma 9 del DM (che, ricordiamo, prevede che i beni acquisiti non possono essere alienati, concessi in locazione o noleggio e devono rimanere nella disponibilità del beneficiario fino al 31.12.2023).



Fonte: Assotir

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