Facciamo chiarezza sulle garanzie sui ricambi
“Durata e copertura delle garanzie dipendono dal soggetto che richiede l’intervento all’officina, consumatore o professionista, e dal tipo d i ricambio utilizzato, nuovo, usato o rigenerato. Ecco le regole base”
Nel corso di un intervento in officina possono essere utilizzati ricambi nuovi, rigenerati o usati. La durata I V dalla garanzia sui componenti cambia a seconda della tipologia del pezzo montato e del soggetto che richiede l'intervento: il ripristino infatti può riguardare un Consumatore o un Professionista che utilizza il veicolo per il proprio lavoro (un'auto impiegata come taxi, un veicolo commerciale, ma anche un camion o un bus).
Nel primo caso la garanzia è disciplinata dal Codice del Consumo (D.lgs. 206/2005 e successive modifiche): per i pezzi di ricambio nuovi, il ripristino può essere chiesto gratuitamente entro due anni dalla consegna del bene (art. 132 C.d.C.) mentre per il ricambio usato la garanzia non può essere inferiore a un anno (art. 134 C.d.C.).
Quando invece il ricambio è rigenerato, ovvero sottoposto a un processo di ripristino delle parti usurate o danneggiate con sostituzione di tutti elementi principali e funzionali che lo caratterizzano, le Case Automobilistiche accordano una garanzia di due anni alla stregua dei ricambi nuovi.
I rimedi in ambito consumeristico sono piuttosto ampi perché l'interessato può, a sua scelta, chiedere la riparazione del ricambio difettoso o, in alternativa, l'eventuale sostituzione, ferma la possibilità di domandare la riduzione del prezzo o addirittura la risoluzione del contratto, con risarcimento del danno, allorché tali rimedi si rivelino inefficaci. Infine, l'intervento deve essere eseguito entro un congruo termine (art. 130 C.d.S.).
REGOLE PER I PROFESSIONISTI
Per i professionisti invece, le tutele riconosciute dalla legge sui ricambi nuovi sono quelle più generiche previste nel Codice Civile (art. 1490 c.c.) ovvero l'obbligo per l'officina di garantire l'assenza di vizi sul componente in questo caso, però, non viene indicata una specifica durata della garanzia con possibilità di invocare i più limitati rimedi della garanzia codicistica, ovvero la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo del bene acquistato (art. 1492 c.c.), ferma la possibilità di insistere per il risarcimento dei danni.
Anche al Consumatore è applicabile la garanzia da vizi che si aggiunge alla "garanzia di conformità" del bene contemplata dal Codice del Consumo.
Per i componenti rigenerati e usati nulla viene specificamente regolato dalla legge se la riparazione è richiesta dal Professionista: è noto però che anche in tale contesto, ma limitatamente ai ricambi rigenerati, i Costruttori sono soliti riconoscere una garanzia assimilabile ai componenti originali nuovi. Infine, sia per Professionisti che per Consumatori va considerato il tema della garanzia sulla mera attività di manodopera prestata dall'officina qualora la riparazione non preveda la sostituzione di pezzi di ricambio o questi ultimi siano forniti direttamente da chi chiede l'intervento: sul lavoro il riparatore ovviamente risponderà in caso di esecuzione dell'intervento non a regola d'arte (es. installazione erronea del componente).
Nel corso di un intervento in officina possono essere utilizzati ricambi nuovi, rigenerati o usati. La durata I V dalla garanzia sui componenti cambia a seconda della tipologia del pezzo montato e del soggetto che richiede l'intervento: il ripristino infatti può riguardare un Consumatore o un Professionista che utilizza il veicolo per il proprio lavoro (un'auto impiegata come taxi, un veicolo commerciale, ma anche un camion o un bus).
Nel primo caso la garanzia è disciplinata dal Codice del Consumo (D.lgs. 206/2005 e successive modifiche): per i pezzi di ricambio nuovi, il ripristino può essere chiesto gratuitamente entro due anni dalla consegna del bene (art. 132 C.d.C.) mentre per il ricambio usato la garanzia non può essere inferiore a un anno (art. 134 C.d.C.).
Quando invece il ricambio è rigenerato, ovvero sottoposto a un processo di ripristino delle parti usurate o danneggiate con sostituzione di tutti elementi principali e funzionali che lo caratterizzano, le Case Automobilistiche accordano una garanzia di due anni alla stregua dei ricambi nuovi.
I rimedi in ambito consumeristico sono piuttosto ampi perché l'interessato può, a sua scelta, chiedere la riparazione del ricambio difettoso o, in alternativa, l'eventuale sostituzione, ferma la possibilità di domandare la riduzione del prezzo o addirittura la risoluzione del contratto, con risarcimento del danno, allorché tali rimedi si rivelino inefficaci. Infine, l'intervento deve essere eseguito entro un congruo termine (art. 130 C.d.S.).
REGOLE PER I PROFESSIONISTI
Per i professionisti invece, le tutele riconosciute dalla legge sui ricambi nuovi sono quelle più generiche previste nel Codice Civile (art. 1490 c.c.) ovvero l'obbligo per l'officina di garantire l'assenza di vizi sul componente in questo caso, però, non viene indicata una specifica durata della garanzia con possibilità di invocare i più limitati rimedi della garanzia codicistica, ovvero la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo del bene acquistato (art. 1492 c.c.), ferma la possibilità di insistere per il risarcimento dei danni.
Anche al Consumatore è applicabile la garanzia da vizi che si aggiunge alla "garanzia di conformità" del bene contemplata dal Codice del Consumo.
Per i componenti rigenerati e usati nulla viene specificamente regolato dalla legge se la riparazione è richiesta dal Professionista: è noto però che anche in tale contesto, ma limitatamente ai ricambi rigenerati, i Costruttori sono soliti riconoscere una garanzia assimilabile ai componenti originali nuovi. Infine, sia per Professionisti che per Consumatori va considerato il tema della garanzia sulla mera attività di manodopera prestata dall'officina qualora la riparazione non preveda la sostituzione di pezzi di ricambio o questi ultimi siano forniti direttamente da chi chiede l'intervento: sul lavoro il riparatore ovviamente risponderà in caso di esecuzione dell'intervento non a regola d'arte (es. installazione erronea del componente).
Fonte: Vie e Trasporti