I nuovi giorni del Tachigrafo
“Ho letto che la commissione europea ha allungato da 28 a 56 giorni il tempo delle registrazioni da esibire in caso di controllo su strada dell’attività svolta dall’autista. Ma se la mia carta tachigrafica non ha memoria sufficiente per memorizzare 56 giorni di attività, cosa bisogna fare per dimostrare, appunto, la regolare attività svolta?”
I conducenti, oltre al rispetto dei periodi di guida e riposo previsti dal regolamento 561/2006, devono porre particolare attenzione al corretto uso del tachigrafo, della carta tachigrafica, al regolare scarico e conservazione dei dati nonché alle informazioni da disporre durante il controllo sulla strada al fine di non incorre in contestazioni, spesso spiacevoli, da parte delle autorità preposte ai controlli.
Un aspetto importante da ricordare è che a partire dal 31.12.2024, come previsto dal regolamento 1054/2020 (Pacchetto Mobilità), il controllo su strada riguarderà non più 28 giorni, bensì 56 (sempre di calendario e non lavorativi). Pertanto, oltre ai dati registrati dal tachigrafo e nella carta tachigrafica, il conducente dovrà anche conservare tutte le registrazioni manuali per tale nuovo periodo, ricordandosi poi di consegnarle in azienda ai fini dell’archiviazione per almeno un anno.
Su questo punto è nato effettivamente un problema tecnico legato alla capacità delle carte di conservare i dati per 56 giorni, anziché 28. Infatti, solo le carte tachigrafiche “omologate” da luglio 2023 (sulla base delle disposizioni normative che ne hanno disposto l’adeguamento) hanno memoria sufficiente per la registrazione di 56 giorni di attività, mentre per quelle emesse precedentemente e quindi “non omologate” per il nuovo periodo di conservazione, non ne è garantita la completa registrazione.
È doveroso evidenziare che non c’è una previsione normativa che imponga la sostituzione della carta in corso di validità e quindi gli utenti che dispongono di versioni emesse prima di luglio 2023, si trovano di fronte ad in bivio:
Ma, anche in questo caso, ci sono degli aspetti a cui prestare attenzione, ovvero che, pur dotandosi di una nuova carta con maggiore capacità di memoria, nella prima fase di utilizzo i conducenti dovranno conservare a bordo una stampa cartacea della registrazione dell’attività dei 56 giorni precedenti per garantire i controlli di legge. Infatti, la nuova carta inizierà la registrazione delle attività dal primo utilizzo in avanti. Questo comporta necessariamente che prima della restituzione alla camera della carta precedente, i titolari dovranno aver scaricato i dati in essa contenuti ed effettuare le stampe.
Fonte: Uomini e Trasporti
I conducenti, oltre al rispetto dei periodi di guida e riposo previsti dal regolamento 561/2006, devono porre particolare attenzione al corretto uso del tachigrafo, della carta tachigrafica, al regolare scarico e conservazione dei dati nonché alle informazioni da disporre durante il controllo sulla strada al fine di non incorre in contestazioni, spesso spiacevoli, da parte delle autorità preposte ai controlli.
Un aspetto importante da ricordare è che a partire dal 31.12.2024, come previsto dal regolamento 1054/2020 (Pacchetto Mobilità), il controllo su strada riguarderà non più 28 giorni, bensì 56 (sempre di calendario e non lavorativi). Pertanto, oltre ai dati registrati dal tachigrafo e nella carta tachigrafica, il conducente dovrà anche conservare tutte le registrazioni manuali per tale nuovo periodo, ricordandosi poi di consegnarle in azienda ai fini dell’archiviazione per almeno un anno.
Su questo punto è nato effettivamente un problema tecnico legato alla capacità delle carte di conservare i dati per 56 giorni, anziché 28. Infatti, solo le carte tachigrafiche “omologate” da luglio 2023 (sulla base delle disposizioni normative che ne hanno disposto l’adeguamento) hanno memoria sufficiente per la registrazione di 56 giorni di attività, mentre per quelle emesse precedentemente e quindi “non omologate” per il nuovo periodo di conservazione, non ne è garantita la completa registrazione.
È doveroso evidenziare che non c’è una previsione normativa che imponga la sostituzione della carta in corso di validità e quindi gli utenti che dispongono di versioni emesse prima di luglio 2023, si trovano di fronte ad in bivio:
- assolvere all’obbligo normativo dotandosi di stampe dei tempi di guida dei 28 giorni predenti (rispetto a quelli già memorizzati sulla carta, quindi dal 29° al 56° giorno), come indicata dalla DG Move, oppure
- dotandosi di una carta di nuova generazione versando però i diritti di segreteria vigenti.
Ma, anche in questo caso, ci sono degli aspetti a cui prestare attenzione, ovvero che, pur dotandosi di una nuova carta con maggiore capacità di memoria, nella prima fase di utilizzo i conducenti dovranno conservare a bordo una stampa cartacea della registrazione dell’attività dei 56 giorni precedenti per garantire i controlli di legge. Infatti, la nuova carta inizierà la registrazione delle attività dal primo utilizzo in avanti. Questo comporta necessariamente che prima della restituzione alla camera della carta precedente, i titolari dovranno aver scaricato i dati in essa contenuti ed effettuare le stampe.
Fonte: Uomini e Trasporti