Mancato urto: chi paga i danni?
Quando ci riferiamo agli incidenti stradali solitamente pensiamo ad un urto fra veicoli, ma se un veicolo per evitare una collisione va ad urtare altri veicoli o manufatti, chi paga i danni?
Il carrozziere fra le categorie di autoriparatori è quello che si occupa anche della gestione del sinistro per conto del cliente nei confronti delle compagnie di assicurazione. Lo scopo è ovviamente quello di farsi pagare direttamente dalla compagnia il corrispettivo della riparazione. Il rischio in questi casi è che se qualcosa non va per il verso giusto si corre il rischio che la compagnia di assicurazione paghi per un concorso di colpa, o magari nulla perché ritiene che nel sinistro non vi sia alcuna colpa del loro assicurato. Premesso che nei casi dubbi, prima di rilasciare la cessione del credito o quant’altro, sarebbe opportuno accertarsi presso la compagnia tenuta alla gestione del risarcimento, su come ha aperto in sinistro.
Rimangono comunque alcuni casi nei quali l’incertezza permane fino alla conclusione di una serie di accertamenti: è questo il caso di sinistri denunciati “senza” che vi sia stato urto fra i veicoli. I tribunali hanno chiarito a più riprese a chi debba essere addebitata la responsabilità in questi casi e perché. L’ultima delle serie è l’ordinanza numero 19282 del 15 giugno, la VI sezione Civile della Corte di Cassazione che ha sentenziato la non automaticità del “concorso di colpa” nel caso, appunto, un motociclista si ritrovi gambe all’aria per evitare uno scontro.
La giurisprudenza ha infatti stabilito che la presunzione di pari responsabilità nella causazione di un sinistro stradale, prevista dall’art.2054, comma secondo, Codice Civile, in quanto regola è applicabile, soltanto quando i veicoli coinvolti vi sia stato un urto. Tuttavia, anche quando manchi una collisione diretta tra i veicoli, è consentito applicare estensivamente la suddetta norma al fine di graduare il concorso di colpa tra i vari corresponsabili, sempre che sia stato accertato in concreto il nesso di causalità tra la guida del veicolo non coinvolto e lo scontro. Questo, per esempio, può avvenire tramite la ricostruzione effettuata dalle Forze di Polizia intervenute sul posto, con la dichiarazione eventualmente sottoscritte dalle parti nel modo di constatazione amichevole o attraverso le ricostruzioni dei periti in sede di giudizio, avvalorate da prove documentali e testimoniali.
Nel caso specifico, dalle testimonianze raccolte, è stato accertato che il motociclista era caduto a terra non appena toccati i freni per evitare l’urto (presunto) con un’auto che si era immessa improvvisamente nella carreggiata. Il giudice valuta la situazione ha sottolineato nella sentenza che, mancando ogni elemento in ordine alla velocità dei mezzi coinvolti, ed essendo stata immediata la caduta dalla moto, la stessa poteva essere stata causata da un semplice sbandamento. Nell’iter di causa, infatti, non è stata dimostrata nessuna violazione delle norme di sicurezza stradale da parte dell’automobilista e, quindi, non responsabile della caduta del motociclista. Il quale, ovviamente, ha dovuto pagarsi in proprio tutti i danni materiali e le spese di giudizio.
Il carrozziere fra le categorie di autoriparatori è quello che si occupa anche della gestione del sinistro per conto del cliente nei confronti delle compagnie di assicurazione. Lo scopo è ovviamente quello di farsi pagare direttamente dalla compagnia il corrispettivo della riparazione. Il rischio in questi casi è che se qualcosa non va per il verso giusto si corre il rischio che la compagnia di assicurazione paghi per un concorso di colpa, o magari nulla perché ritiene che nel sinistro non vi sia alcuna colpa del loro assicurato. Premesso che nei casi dubbi, prima di rilasciare la cessione del credito o quant’altro, sarebbe opportuno accertarsi presso la compagnia tenuta alla gestione del risarcimento, su come ha aperto in sinistro.
Rimangono comunque alcuni casi nei quali l’incertezza permane fino alla conclusione di una serie di accertamenti: è questo il caso di sinistri denunciati “senza” che vi sia stato urto fra i veicoli. I tribunali hanno chiarito a più riprese a chi debba essere addebitata la responsabilità in questi casi e perché. L’ultima delle serie è l’ordinanza numero 19282 del 15 giugno, la VI sezione Civile della Corte di Cassazione che ha sentenziato la non automaticità del “concorso di colpa” nel caso, appunto, un motociclista si ritrovi gambe all’aria per evitare uno scontro.
La giurisprudenza ha infatti stabilito che la presunzione di pari responsabilità nella causazione di un sinistro stradale, prevista dall’art.2054, comma secondo, Codice Civile, in quanto regola è applicabile, soltanto quando i veicoli coinvolti vi sia stato un urto. Tuttavia, anche quando manchi una collisione diretta tra i veicoli, è consentito applicare estensivamente la suddetta norma al fine di graduare il concorso di colpa tra i vari corresponsabili, sempre che sia stato accertato in concreto il nesso di causalità tra la guida del veicolo non coinvolto e lo scontro. Questo, per esempio, può avvenire tramite la ricostruzione effettuata dalle Forze di Polizia intervenute sul posto, con la dichiarazione eventualmente sottoscritte dalle parti nel modo di constatazione amichevole o attraverso le ricostruzioni dei periti in sede di giudizio, avvalorate da prove documentali e testimoniali.
Nel caso specifico, dalle testimonianze raccolte, è stato accertato che il motociclista era caduto a terra non appena toccati i freni per evitare l’urto (presunto) con un’auto che si era immessa improvvisamente nella carreggiata. Il giudice valuta la situazione ha sottolineato nella sentenza che, mancando ogni elemento in ordine alla velocità dei mezzi coinvolti, ed essendo stata immediata la caduta dalla moto, la stessa poteva essere stata causata da un semplice sbandamento. Nell’iter di causa, infatti, non è stata dimostrata nessuna violazione delle norme di sicurezza stradale da parte dell’automobilista e, quindi, non responsabile della caduta del motociclista. Il quale, ovviamente, ha dovuto pagarsi in proprio tutti i danni materiali e le spese di giudizio.
Fonte: Io Carrozziere