Modulo assenze autisti del tachigrafo: facciamo chiarezza
Uno dei tanti dubbi delle Imprese di Trasporto e dei conducenti è il “modulo assenze autisti”, ovvero la giustificazione per il conducente quando è lontano dal veicolo per chi possiede un tachigrafo digitale o analogico. Proviamo a fare chiarezza.
LA NORMATIVA:
PRIMA
Secondo l'art. 9 commi 4 e 5 del D.Lgs 4 agosto del 2008, n. 144 l'assenza per malattia, ferie annuali, guida di un altro veicolo escluso dal campo di applicazione del regolamento (CE) n. 561/2006, da parte del conducente nel periodo relativo ai 28 giorni precedenti ad un controllo su strada deve essere documentata attraverso il modulo comunemente chiamato “modulo delle assenze”.
Se il conducente non aveva con sé il modulo delle assenze era possibile sanzionare da € 146 a € 184 (art. 9 c. 4 d.lgs 144/2008).
DOPO
Dal 02 marzo 2015 è entrato in vigore l'art. 34 del Reg. UE 165/2014 che cita "gli stati membri non possano imporre ai conducenti l'obbligo di presentazione dei moduli che attestino la loro attività mentre sono lontani dal veicolo”.
In Italia questa parte del Regolamento è stata interpretata dal Ministero dell'Interno con una circolare del 02 settembre 2016 (che alleghiamo all'articolo) la quale prevede
“l'inapplicabilità delle sanzioni già previste dall'art. 9 commi 4 e 5 del D.Lgs 4 agosto del 2008, n. 144, ferma restando la facoltà dell'impresa di redigere il modulo in esame, da esibire in sede di controllo in una prospettiva di collaborazione per chiarire le eventuali assenze nell'arco dei 28 giorni”.
Ciò significa che a partire dal 02 settembre 2016, secondo il Ministero dell'Interno, con l'art. 34 del Reg. UE 165/2014, NON E' PIU' SANZIONABILE IL CONDUCENTE CHE NON HA CON SE' L'ATTESTATO:
ma le imprese hanno la facoltà di produrlo in un'ottica di cooperazione ai controlli con le forze dell'ordine.
IN CONCLUSIONE
Posta la non sanzionabilità della mancanza dell'attestato, si consiglia alle imprese di produrre ugualmente il modulo delle assenze per giustificare i periodi in cui il conducente non guida e svolge o ferie o altre mansioni.
Per quanto riguarda l'UE non siamo in grado di definire con certezza se in altri Stati è obbligatorio o meno l'attestato.
In merito alleghiamo una sentenza della Corte di Giustizia Europea e la circolare del Ministero.
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