Patente CQC: le ultime modifiche
Tante le novità sulla carta di qualificazione del conducente. Ecco in pillole come cambia il lavoro degli autotrasporti.
Per ciò che concerne la CQC (Carta di qualificazione del conducente), sono due nello specifico gli articoli interessati dalle ultime modifiche introdotte dal DL 121/2021, convertito dalla L. 156/2021 cosiddetto “DL Infrastrutture e Trasporti”. Si tratta dell’art.14 e dell’art 22 del Dlg 286/2005.
Il trasporto in conto proprio non è in linea di principio escluso dall’ambito di applicazione della disciplina CQC. Per comprendere se per il trasporto in conto proprio rientra o meno nell’ambito di applicazione della disciplina CQC si rilevano, più spesso, due criteri di deroga di cui all’articolo 16 del DLG286 del 2005: uno esclude l’obbligo di CQC per il trasporto di passeggeri o di merci a fini non commerciali: per il “trasporto non commerciale” deve intendersi quello che non produce utile né diretto né indiretto.
Il trasporto a fini commerciali non richiede quindi necessariamente uno scambio immediato di denaro, di beni o servizi, ma include anche i trasporti che producono o mirano a produrre, direttamente o indirettamente, un profitto anche attraverso il ricavato derivante dalla vendita o dall’utilizzo dei beni trasportati; l’altro esclude l’obbligo di CQC per il trasporto materiale, attrezzature o macchinari utilizzati dal conducente nell’esercizio della propria attività (devono quindi essere materiali, attrezzature o macchinari destinati a essere usati dal conducente stesso e non da altri), sempre che l’attività di guida sia occasionale (meno del 30% orario di lavoro mensile).
Per ciò che concerne la CQC (Carta di qualificazione del conducente), sono due nello specifico gli articoli interessati dalle ultime modifiche introdotte dal DL 121/2021, convertito dalla L. 156/2021 cosiddetto “DL Infrastrutture e Trasporti”. Si tratta dell’art.14 e dell’art 22 del Dlg 286/2005.
Il trasporto in conto proprio non è in linea di principio escluso dall’ambito di applicazione della disciplina CQC. Per comprendere se per il trasporto in conto proprio rientra o meno nell’ambito di applicazione della disciplina CQC si rilevano, più spesso, due criteri di deroga di cui all’articolo 16 del DLG286 del 2005: uno esclude l’obbligo di CQC per il trasporto di passeggeri o di merci a fini non commerciali: per il “trasporto non commerciale” deve intendersi quello che non produce utile né diretto né indiretto.
Il trasporto a fini commerciali non richiede quindi necessariamente uno scambio immediato di denaro, di beni o servizi, ma include anche i trasporti che producono o mirano a produrre, direttamente o indirettamente, un profitto anche attraverso il ricavato derivante dalla vendita o dall’utilizzo dei beni trasportati; l’altro esclude l’obbligo di CQC per il trasporto materiale, attrezzature o macchinari utilizzati dal conducente nell’esercizio della propria attività (devono quindi essere materiali, attrezzature o macchinari destinati a essere usati dal conducente stesso e non da altri), sempre che l’attività di guida sia occasionale (meno del 30% orario di lavoro mensile).