21 Dicembre 2024

Pillole del nuovo CCNL: le principali novità

Con la sottoscrizione del 18 maggio, le parti sociali hanno predisposto un rinnovo esclusivamente economico del CCNL logistica, trasporto merci e spedizione, riservando distinte contrattazioni per la parte normativa. Vediamo le principali novità. Aumenti sui minimi tabellari Stabilito un aumento da riparametrare a regime sui minimi tabellari pari a 90 euro lordi, stanziato secondo precise modalità temporali:

  • 15 euro ad ottobre 2021;
  • 25 euro ad ottobre 2022;
  • 20 euro ad ottobre 2023;
  • 30 euro a marzo 2024.

Copertura carenza contrattuale una tantum Per coprire il periodo di carenza contrattuale ovvero quel periodo nel quale il CCNL è scaduto, viene erogato ai lavoratori in servizio alla data di sottoscrizione dell'accordo collettivo (18 maggio 2021) un importo forfettario lordo di 230,00 euro, maturato in quote mensili o frazioni in relazione alla durata del rapporto nel periodo di riferimento e scadenzato in 3 tranche:

  • 100 euro con la mensilità di luglio 2021;
  • 50 euro con la mensilità di ottobre 2021;
  • 80 euro con la mensilità di aprile 2022.

Il calcolo dei mesi di carenza serve per stabilire correttamente l'importo che viene erogato una tantum. Per il calcolo del valore mensile si devono considerare gli effettivi mesi di carenza, determinati in riferimento esclusivamente ai mesi di calendario:

  • 12 mesi per l'anno 2020 (Il CCNL è scaduto il 31.12.2019);
  • 5 mesi per l'anno 2021 (il rinnovo del CCNL é stato siglato in data 18 maggio2021).

Ne risultano 17 mesi di carenza; per determinare il valore del rateo mensile di una tantum occorre dividere questa per 17, così ottenendo euro 13,52 quale valore da erogarsi ai lavoratori proporzionalmente alla loro presenza in servizio per i mesi cui l'una tantum si riferisce. Il criterio adottato è analogo alla maturazione dei ratei, se il rapporto di lavoro inizia o finisce nel mese e ha meno della metà di copertura, si esclude il diritto a percepire la corrispondente quota di una tantum.


TABELLA ESEMPLIFICATIVA

  • Lavoratore in forza a tempo pieno per l'intero periodo di carenza: euro 230,00;
  • Lavoratore in forza a tempo parziale (50%) per l'intero periodo %. di carenza euro 115,00;
  • Lavoratore assunto al 10 novembre 2020: 7 quote di una tantum (13,52 x7) euro 94,64;
  • Lavoratore cessato prima del 18 maggio 2021 euro 0,00;
  • Lavoratore assunto dal 19 maggio 2021 euro 0,00;
  • Lavoratore che cessa dal 19 maggio ma che era attivo nell'intero periodo euro 230,00.

Per i lavoratori che nel periodo hanno modificato l'orario, va riproporzionata l'una tantum in relazione alla dimensione del rapporto di lavoro nel periodo interessato dalla copertura. Ai lavoratori assenti nel periodo con copertura retributiva a vario titolo, per esempio per maternità o infortunio, spetta l'una tantum. Ai lavoratori in aspettativa non retribuita, l'una tantum non va erogata per i mesi del periodo di carenza nel quale non avevano diritto alla retribuzione.


TASSAZIONE DELLE SOMME EROGATE UNA TANTUM

In forza di una norma (art. 17 comma 1, lettera B) del T.U.I.R., si prevede l'applicazione della tassazione separata per gli emolumenti riferiti ad anni precedenti e percepiti successivamente: le due tranche da erogare nel 2021 sono riferibili al 2020, mentre la terza da stanziare ad aprile 2022 si riferisce alla porzione di carenza del 2021.


TEMPI DI EROGAZIONE DELL’UNA TANTUM

Nell'accordo di rinnovo, per la seconda e terza porzione si fa riferimento specifico al tempo di erogazione con la retribuzione del mese di per cui deve essere presente nel cedolino del mese cui si fa riferimento (per ottobre sarà quindi nei primi giorni di novembre), invece per la prima porzione da erogare il riferimento è diverso e indica «entro luglio 2021»; si ritiene comunque che anche questa parte vada erogata con il cedolino di luglio 2021. EDR. L'accordo prevede che dal mese di gennaio 2022, venga erogato un importo a titolo di Elemento Distinto della Retribuzione (EDR), privo d'incidenza su qualsiasi istituto contrattuale, pari a 10,00 euro mensili per 13 mensilità per il 3° livello Super per il personale non viaggiante e per il livello B3 per il personale viaggiante, con relativa rimodulazione per tutti gli altri livelli contrattuali e secondo le seguenti indicazioni:

  • L’EDR va riproporzionato in caso di rapporto di lavoro ad orario ridotto;
  • L'EDR viene erogato per 13 mesi e NON incide su nessun istituto contrattuale;
  • L'EDR è utile al calcolo del TFR. Nell'elaborazione del cedolino paga l'EDR entra nel corpo del cedolino e non negli elementi di testata.


VALORI PER LA BILATERALITA’

La quota di 4 euro per la bilateralità di cui 2,5 euro a Sanilog e 1,5 euro a Ebilog sarà erogata da gennaio 2022. Gli enti bilaterali contrattuali ricevono i versamenti nel valore pieno per ogni lavoratore, senza riproporzionare l'importo per lavoratori part time.


Fonte: L'A

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