Chiusi per sempre: il drastico calo per la pandemia
“Prima di abbassare definitivamente le saracinesche l’officina deve avvisare i proprietari dei veicoli custoditi. Ma in caso di fallimento tutto cambia”
La chiusura di attività commerciali per il drastico calo dei fatturati era purtroppo un fenomeno già noto prima della pandemia da Covid-19; con l'emergenza sanitaria la situazione è ulteriormente peggiorata. Ad abbassare le serrande sono anche officine meccatroniche e carrozzerie che hanno accusato una flessione importante delle lavorazioni. In certi casi accade che la crisi si manifesti in modo così drastico e repentino da costringere a chiudere così in fretta da non riuscire ad avvisare tutti i clienti per il ritiro dei mezzi ancora ricoverati. Una volta cessata definitivamente l'attività e con il personale a casa la restituzione dei beni può non essere così immediata e presentarsi talvolta difficoltosa, soprattutto se in seguito interviene pure un fallimento, anche questo purtroppo fatto non raro.
CUSTODE DEI BENI TERZI
Ricordiamo innanzitutto che l’officina è comunque custode dei beni di terzi presenti nei locali (art. 1177 c.c.) e che l'obbligo di custodire non termina affatto con la chiusura dell'attività: allorché il mezzo viene consegnato per un intervento sorge infatti in capo al riparatore l'impegno (principale) di riparare il veicolo e l’obbligo (accessorio) di custodirlo e di riconsegnarlo una volta terminati i lavori, un obbligo quest’ultimo che si presume gratuito.
In tale contesto c'è l’ovvio interesse del detentore/proprietario del veicolo a riappropriarsi del mezzo e delle cose ivi contenute e, al contempo, la convenienza per l'officina di restituire quanto primai beni altrui per evitare di rispondere di appropriazione indebita (art. 646 c.p.).
I clienti vanno dunque prontamente informarti con ogni mezzo e messi nelle condizioni di ottenere la restituzione dei loro beni: alla consegna sarà opportuno farsi firmare, ove possibile, un’apposita dichiarazione di avvenuto rilascio del veicolo. Se alla chiusura dell'attività segue una dichiarazione di fallimento ricorrendone i presupposti, s'intende per riavere quanto rimasto in officina occorrerà formalizzare un'apposita domanda di restituzione o rivendicazione al Curatore della procedura concorsuale (art. 103 L.F.): sarà quindi necessario affidare l'incarico a un legale affinché, nel rispetto dei tecnicismi previsti dalla legge, promuova la necessaria istanza al Curatore presso il Tribunale competente, documentando scrupolosamente la titolarità del proprio diritto sul bene rimasto presso l'officina. Se invece un determinato veicolo non viene più ritirato e quindi abbandonato presso il riparatore, non resterà che dare inizio a un'azione giudiziaria per ottenere dal Giudice apposito ordine di rimozione a carico del proprietario.
Va comunque ricordato che in presenza di un mezzo funzionante e dotato di targa non potrà applicarsi la normativa sui veicoli fuori uso ex D.Igs 209/2003 e procedere autonomamente con lo smaltimento, a maggior ragione se manca l'autorizzazione del Tribunale o quella del proprietario.
La chiusura di attività commerciali per il drastico calo dei fatturati era purtroppo un fenomeno già noto prima della pandemia da Covid-19; con l'emergenza sanitaria la situazione è ulteriormente peggiorata. Ad abbassare le serrande sono anche officine meccatroniche e carrozzerie che hanno accusato una flessione importante delle lavorazioni. In certi casi accade che la crisi si manifesti in modo così drastico e repentino da costringere a chiudere così in fretta da non riuscire ad avvisare tutti i clienti per il ritiro dei mezzi ancora ricoverati. Una volta cessata definitivamente l'attività e con il personale a casa la restituzione dei beni può non essere così immediata e presentarsi talvolta difficoltosa, soprattutto se in seguito interviene pure un fallimento, anche questo purtroppo fatto non raro.
CUSTODE DEI BENI TERZI
Ricordiamo innanzitutto che l’officina è comunque custode dei beni di terzi presenti nei locali (art. 1177 c.c.) e che l'obbligo di custodire non termina affatto con la chiusura dell'attività: allorché il mezzo viene consegnato per un intervento sorge infatti in capo al riparatore l'impegno (principale) di riparare il veicolo e l’obbligo (accessorio) di custodirlo e di riconsegnarlo una volta terminati i lavori, un obbligo quest’ultimo che si presume gratuito.
In tale contesto c'è l’ovvio interesse del detentore/proprietario del veicolo a riappropriarsi del mezzo e delle cose ivi contenute e, al contempo, la convenienza per l'officina di restituire quanto primai beni altrui per evitare di rispondere di appropriazione indebita (art. 646 c.p.).
I clienti vanno dunque prontamente informarti con ogni mezzo e messi nelle condizioni di ottenere la restituzione dei loro beni: alla consegna sarà opportuno farsi firmare, ove possibile, un’apposita dichiarazione di avvenuto rilascio del veicolo. Se alla chiusura dell'attività segue una dichiarazione di fallimento ricorrendone i presupposti, s'intende per riavere quanto rimasto in officina occorrerà formalizzare un'apposita domanda di restituzione o rivendicazione al Curatore della procedura concorsuale (art. 103 L.F.): sarà quindi necessario affidare l'incarico a un legale affinché, nel rispetto dei tecnicismi previsti dalla legge, promuova la necessaria istanza al Curatore presso il Tribunale competente, documentando scrupolosamente la titolarità del proprio diritto sul bene rimasto presso l'officina. Se invece un determinato veicolo non viene più ritirato e quindi abbandonato presso il riparatore, non resterà che dare inizio a un'azione giudiziaria per ottenere dal Giudice apposito ordine di rimozione a carico del proprietario.
Va comunque ricordato che in presenza di un mezzo funzionante e dotato di targa non potrà applicarsi la normativa sui veicoli fuori uso ex D.Igs 209/2003 e procedere autonomamente con lo smaltimento, a maggior ragione se manca l'autorizzazione del Tribunale o quella del proprietario.
Fonte: Vie e Trasporti